Art. 1

In vigore dal 24 nov 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 393 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in "Endocrinologia e malattie del ricambio" annessa alla Facoltà di medicina e chirurgia. Scuola di specializzazione in Endocrinologia e malattie del ricambio Art. 394. - La Scuola di specializzazione in Endocrinologia e malattie del ricambio ha la durata di anni tre. Essa ha sede per i primi due anni di corso presso l'Istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica e per il terzo anno di corso presso l'Istituto di Clinica medica generale e terapia medica dell'Università, ed è diretta dai direttori di questi due Istituti. La direzione della Scuola è affidata alternativamente ad uno dei due titolari delle cattedre predette che si alterneranno di anno in anno nelle mansioni direttive, mentre l'altro titolare funzionerà di anno in anno come vice-direttore della Scuola stessa. Art. 395. - Gli iscritti hanno l'obbligo di prestare servizio continuativo per i primi due anni di corso presso l'Istituto di Patologia speciale medica e per il terzo anno di corso presso l'Istituto di Clinica medica generale e terapia medica in qualità di medici interni. Art. 396. - Possono essere iscritti i laureati in Medicina e chirurgia nel numero massimo di dieci iscritti per ogni anno di corso. Gli iscritti saranno scelti in base al risultato di una prova scritta di esame ed in base ai titoli da essi eventualmente presentati insieme con la domanda di ammissione. Art. 397. - Le materie d'insegnamento, tutte obbligatorie, sono le seguenti: 1° Anno: 1) Anatomia ed istologia patologica in rapporto alle malattie endocrine e del ricambio; 2) Fisiologia degli organi endocrini e del ricambio; 3) Biochimica delle endocrinopatie e delle malattie del ricambio; 4) Semeiotica delle malattie endocrine e del ricambio; 5) Nozioni di genetica applicata alle malattie endocrine e del ricambio. 2° Anno: 1) Patologia delle ghiandole endocrine; 2) Patologia del ricambio; 3) Tecniche biologiche, biochimiche e radioisotopiche applicate alla endocrinologia; 4) Biotipologia ed auxologia; 5) Endocrinologia ginecologica. 3° Anno: 1) Clinica delle malattie endocrine; 2) Clinica delle malattie del ricambio; 3) Terapia medica delle malattie endocrine e del ricambio; 4) Terapia chirurgica delle malattie endocrine; 5) Radiodiagnostica e radioterapia delle malattie endocrine e del ricambio. Art. 398. - La frequenza di corsi d'insegnamento è obbligatoria per l'ammissione ai singoli esami. I risultati favorevoli degli esami di ogni corso sono necessari per l'iscrizione all'anno di corso successivo. Al termine degli anni di corso lo specializzando per conseguire il diploma di specializzazione dovrà presentare una dissertazione scritta elaborata negli Istituti di Clinica medica o di patologia speciale medica su argomento di Endocrinologia e di malattie del ricambio e dovrà sostenere un esame orale e pratico dinanzi ad una Commissione formata da cinque insegnanti della Scuola. Abbreviazione di un solo anno di corso, con obbligo di sostenere i relativi esami, potrà essere concessa soltanto agli iscritti che sono già in possesso di specializzazione in discipline affini o fondamentali oppure che siano in possesso di titoli scientifici e di carriera che saranno vagliati dal Consiglio di facoltà su proposta dei direttori della Scuola. Art. 399. - Le tasse, soprattasse ed i contributi per la Scuola di specializzazione in Endocrinologia e malattie del ricambio sono stabilite in misura eguale a quelle già in vigore per la Scuola di specializzazione in Cardiologia e malattie dei vasi di questa stessa Università. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 settembre 1964 Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1964 Atti del Governo, registro n. 188, foglio n. 28. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-09-26;1091#art-1

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