Art. 1
In vigore dal 13 dic 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878 e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;
Decreta:
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Le Agenzie consolari in La Rioja e in Catamarca (Argentina) alle dipendenze del Consolato di 1ª categoria in Cordoba, sono soppresse.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-09-23;1218#art-1