Art. 1
In vigore dal 18 feb 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la proposta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Campobasso in data 15 aprile 19113 per la classifica quale comprensorio di bonifica montana del territorio ricadente nel bacino dell'Alto Sangro Molisano, in provincia di Campobasso;
Vista la corografia su scala 1: 100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;
Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;
Viste le lettere n. 3.56 in data 3 febbraio 1964 del Ministero dei lavori pubblici e n. 113604 in data 27 giugno 1964 del Ministero del tesoro;
Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;
Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
Il territorio ricadente nel bacino dell'Alto Sangro Molisano, in provincia di Campobasso, della superficie di circa ha. 11.121 e delimitato secondo la linea rossa segnata nella citata corografia su scala 1: 100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana con la denominazione di comprensorio di bonifica montana dell'"Alto Sangro Molisano".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 settembre 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
FERRARI AGGRADI - MANCINI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1 febbraio 1965
Atti del Governo, registro n. 190, foglio n. 72. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-09-11;1561#art-1