Art. 4
In vigore dal 6 ott 1964
Il presente decreto ha effetto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1 settembre 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
MORO - SARAGAT - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1964
Atti del Governo, registro n. 186, foglio n. 71. - DI PRETORO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-09-01;747#art-4