Art. 2

In vigore dal 4 nov 1964
Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 agosto 1964 Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA SARAGAT Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1964 Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 120. - VILLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-08-31;931#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo