Art. 3
In vigore dal 25 ott 1964
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-08-21;863#art-3