Art. 1

In vigore dal 9 feb 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni; Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, numero 465; Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta: . È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione, stipulata in Torino il 3 febbraio 1964, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di "Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica" della Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Torino.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-08-21;1511#art-1

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