Art. 1
In vigore dal 26 nov 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1958, n. 12, con il quale venne approvata e resa esecutiva la convenzione stipulata in Torino il 18 giugno 1957 per l'istituzione ed il finanziamento di un posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento di Storia delle dottrine politiche presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
È approvato e reso esecutivo l'annesso atto stipulato in Torino il 21 gennaio 1961 aggiuntivo alla convenzione stipulata anch'essa in Torino il 18 giugno 1957, con il quale il sig. Vincenzo Ramella viene liberato dallo onere da lui assunto a norma degli articoli 2, 3 e 4 della precitata convenzione relativa al finanziamento del posto istituito con la predetta convenzione essendo subentrata in sua vece l'Amministrazione provinciale di Torino, già, in parte, finanziatrice del posto stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 agosto 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1964
Atti del Governo, registro n. 188, foglio n. 41. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-08-21;1107#art-1