Statuto della libera Universita' degli studi dell'Aquila

Art. 33

In vigore dal 3 nov 1964
Lo studente deve seguire per tutti i quattro anni l'insegnamento della lingua e letteratura straniera, nella quale intende approfondire i suoi studi e per due anni quello di un'altra delle lingue e letterature straniere, superando i relativi esami.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-08-18;921#art-sdl-33

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