Art. 1
In vigore dal 30 ott 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1963, n. 324, con il quale sono stati ripartiti, tra le varie Facoltà universitarie, con effetto dall'anno accademico 1962-63, i venti nuovi posti di professore di ruolo istituiti, per l'anno accademico medesimo, con la legge 2 marzo 1963, n. 166;
Visto il verbale dell'adunanza del 17 luglio 1964, nella quale il Consiglio direttivo della Scuola normale superiore di Pisa ha proposto che, in relazione alle esigenze dell'insegnamento, il posto di professore di ruolo assegnatole con il citato decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1963, n. 324, per la classe di Lettere e filosofia, venga trasferito alla classe di Scienze matematiche, fisiche e naturali;
Ritenuta l'opportunità, nel superiore interesse degli studi, dell'accoglimento della proposta del predetto Consiglio direttivo;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1963, n. 324, è parzialmente rettificato nel senso che alla Scuola normale superiore di Pisa è assegnato un posto di professore di ruolo, per la classe di Scienze matematiche, fisiche e naturali, anziché per la classe di Lettere e filosofia, con effetto dall'anno accademico 1964-65.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 agosto 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 86. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-08-18;895#art-1