Art. 1

In vigore dal 11 dic 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 23 ottobre 1961, n. 1165, concernente indennità speciale di 2ª lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 19 OTTOBRE 1977, N. 846

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-08-18;807#art-1

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