Art. 2

In vigore dal 18 nov 1965
Il contributo annuo di L. 89.500.000 graverà sul cap. 260 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1963-64 e corrispondenti negli esercizi futuri. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e del decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 agosto 1964 Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA GUI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1965 Atti del Governo, registro n. 197, foglio n. 103. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-08-18;1706#art-2

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