Art. 1

In vigore dal 27 nov 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, numero 2797, modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 47. - L'elenco relativo agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica è abrogato e sostituito dal seguente: Sono insegnamenti complementari per l'indirizzo organico-biologico: 1) Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale); 2) Geometria analitica con elementi di proiettiva; 3) Meccanica razionale con elementi di statica grafica; 4) Complementi di Chimica organica; 6) Elettrochimica; 6) Chimica organica applicata; 7) Chimica organica teorica; 8) Strutturistica chimica; 9) Spettroscopia molecolare; 10) Chimica degli alti polimeri; 11) Chimica bromatologica; 12) Chimica biologica (corso speciale per chimici); 13) Chimica farmaceutica; 14) Chimica delle fermentazioni; 15) Chimica agraria; 16) Chimica della alimentazione; 17) Chimica delle sostanze coloranti; 18) Chimica delle sostanze organiche-naturali; 19) Chimica dei composti organo-metallici; 20) Storia della chimica. Sono insegnamenti complementari per l'indirizzo inorganico-chimico fisico: 1) Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale; (biennale); 2) Geometria analitica con elementi di proiettiva; 3) Meccanica razionale con elementi di statica grafica; 4) Chimica teorica; 6) Complementi di Chimica inorganica; 6) Elettrochimica; 7) Scienza dei metalli; 8) Chimica inorganica applicata; 9) Spettroscopia; 10) Misure elettriche (corso speciale per chimici); 11) Radiochimica; 12) Chimica fisica tecnica; 13) Chimica colloidale e delle interfasi; 14) Chimica industriale; 15) Chimica dei composti di coordinazione; 16) Cristallochimica; 17) Chimica macromolecolare; 18) Strutturistica chimica; 19) Calcoli chimici e programmazione; 20) Storia della chimica. Art. 132, relativo al numero degli iscritti alla Scuola di specializzazione in Igiene, annessa alla Facoltà di Medicina e chirurgia, è abrogato e sostituito dal seguente: "L'iscrizione alla Scuola è limitata, per ogni anno accademico, a venti allievi". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 agosto 1964 Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1964 Atti del Governo, registro n. 188, foglio n. 47. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-08-18;1124#art-1

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