Art. 1

In vigore dal 27 nov 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e modificato con decreto del Presidente della repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 35. - Il comma 8 relativo al secondo biennio degli insegnamenti fondamentali per il corso di laurea in Matematica per l'indirizzo applicativo, è abrogato e sostituito dal seguente: 1) Cairoli numerici e grafici; 2) Teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici: Art. 33, relativo agli insegnamenti complementari, per l'indirizzo applicativo Tabella A, l'insegnamento di "Teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici" è sostituito con quello di "Calcolo delle probabilità". Art. 52, relativo all'esame di laurea del corso di laurea in Scienze naturali è abrogato e sostituito dal seguente: L'esame di laurea consiste: a) In un colloquio di cultura generale e naturalistica; b) Nella compilazione e discussione di una dissertazione scritta sperimentale o di carattere critico, originale svolta presso uno degli Istituti di discipline biologiche o naturalistiche su tema scelto dal candidato ed approvato dal professore della materia. La dissertazione deve essere depositata in segreteria, in duplice copia, almeno dieci giorni prima del termine fissato per l'inizio degli esami di laurea. c) Nella esposizione e discussione di due tesi orali a scelta del candidato e di materia differente da quella sui cui verte la dissertazione scritta. Art. 57, relativo all'esame di laurea del corso di laurea in Scienze biologiche è abrogato e sostituito dal seguente: L'esame di laurea consiste: a) In un colloquio di cultura generale biologica; b) Nella compilazione e discussione di una dissertazione scritta, sperimentale o di carattere critico, originale, svolta presso uno degli Istituti di discipline biologiche o naturalistiche su tema scelto dal candidato ed approvato dal professore della materia. La dissertazione deve essere depositata in segreteria, in duplice copia, almeno dieci giorni prima del termine fissato per l'inizio degli esami di laurea; c) Nella esposizione e discussione di due temi orali a scelta del candidato e di materie differenti da quella su cui verte la dissertazione scritta. Art. 113, relativo alla Scuola di perfezionamento per la produzione dello zucchero e dell'alcool è abrogato e sostituito dal seguente: La durata degli studi del corso di perfezionamento è di un anno. Alla Scuola possono essere ammessi i laureati in: 1) Chimica; 2) Chimica industriale; 3) Ingegneria; 4) Scienze agrarie. Dopo l'art. 107 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della Scuola speciale per ortottiste. Scuola speciale per ortottiste Art. 108. - È istituita ai sensi dell'art. 20 del testo unico delle leggi sull'Istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, una Scuola speciale per ortottiste. La Scuola per ortottiste ha sede presso la Clinica oculistica dell'Università. Essa ha lo scopo di dare una preparazione completa, teorica e pratica alle allieve iscritte, istruendole sui problemi dei difetti di rifrazione, disturbi delle oculomozioni, della ambliopia in genere, per avviarle all'attività di ortottiste. Art. 100. - La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di ortottiste è di due anni. Possono essere ammesse alla Scuola allievi dell'età non inferiore ai 17 anni, di sana costituzione, rispondenti a determinati requisiti oculari, in possesso del diploma di maturità classica, del diploma di maturità scientifica o del diploma di abilitazione magistrale. Art. 110. - Chi aspira ad ottenere l'iscrizione al primo anno della Scuola, dovrà sostenere un esame di ammissione per un numero di posti determinato, anno per anno, con decreto del rettore, udito il direttore della Scuola. Art. 111. - L'esame di ammissione consiste in una prova orale di cultura generale innanzi ad una Commissione composta dal preside della Facoltà di medicina e chirurgia, dal direttore della Scuola e da un terzo membro designato dal rettore dell'Università. L'esame di ammissione avrà luogo entro la prima quindicina del mese di novembre di ciascun anno, nel giorno che sarà stabilito dal rettore con apposito manifesto. Art. 112. - Il direttore della Scuola è il titolare della Cattedra di Clinica oculistica dell'Università di Ferrara. Gli incarichi di insegnamento della Scuola sono proposti dal Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia udito il direttore e nominati dal rettore. Art. 113. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: I semestre: gennaio-giugno: 1) Anatomia e fisiologia generali. Elementi di Anatomia e fisiologia del sistema nervoso centrale. 2) Anatomia dell'apparato oculare. 3) Fisiologia dell'apparato oculare, con particolare riguardo alla fisiologia della visione binoculare, dei movimenti oculari e dei meccanismi di accomodazione e di convergenza. II semestre: luglio-dicembre: 1) Ottica. Lenti e prismi, loro proprietà ottiche loro uso. L'occhio come strumento ottico. Vizi di refrazione e loro correzioni. 2) Cenni sulle eteroforie e sullo strabismo. 3) Ortottica - principi elementari - concetti generali - Pleottica - concetti generali. 2° Anno: I semestre: gennaio-giugno: 1) Patologia oculare. Cenni sulle più comuni malattie dell'occhio e degli annessi. 2) Anomalie della convergenza e dell'accomodazione. 3) Ortottica. Esame di uno strabico. Esame obiettivo degli squilibri muscolari. Esame all'amblioscopio. II semestre: luglio-dicembre: 1) Trattamento non chirurgico dello strabismo. Trattamento medico generale e locale. Trattamento ottico. Trattamento ortottico. Pleottica: trattamento dell'ambliopia. 2) Trattamento chirurgico dello strabismo. Indicazioni operatorie. Sedute operatorie. Per essere ammesse a frequentare il secondo anno di studi, le allieve debbono aver superato tutti gli esami del primo anno. Nel caso in cui le allieve non abbiano superato gli esami prescritti del primo anno, esse rimarranno nella posizione di fuori corso lino a quando non avranno assolto gli obblighi di cui sopra. Art. 114. - Per essere ammesse a sostenere l'esame di diploma le allieve dovranno aver seguito i corsi, superati gli esami in tutti gli insegnamenti prescritti ed aver compiuto con esito favorevole tutte le esercitazioni pratiche previste. Art. 115. - Le Commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal preside della Facoltà di medicina e chirurgia, su proposta del direttore della Scuola. Le Commissioni sono composte di tre membri: dal professore ufficiale della materia, presidente; di un professore ufficiale di materia affine, e di un libero docente o cultore della materia. Ogni commissario ha a disposizione dieci punti. Le candidate non riconosciute idonee possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza alla Scuola, ma, se al secondo anno non sia loro riconosciuta la idoneità, saranno senz'altro escluse da ulteriori prove. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 agosto 1964 Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1964 Atti del Governo, registro n. 188, foglio n. 45. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-08-18;1123#art-1

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