Art. 1
In vigore dal 14 nov 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione,
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 165 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, vengono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in Servizio sociale.
Scuola di specializzazione in Servizio sociale
Art. 166. - Alla Facoltà di scienze politiche della Università degli studi di Padova, è annessa la Scuola post-universitaria di Servizio sociale che si propone:
a) di perfezionare la preparazione professionale di assistente sociale e di laureati operanti in Organismi economici, sociali, assistenziali e previdenziali;
b) di completare la preparazione didattica di docenti presso le scuole di Servizio sociale;
La Scuola conferisce il diploma di specializzazione in Servizio sociale.
Art. 167. - La durata dei corsi della Scuola è di due anni.
Art. 168. - Alla Scuola per il conseguimento del diploma di specializzazione in Servizio sociale, possono iscriversi i laureati in Facoltà universitarie italiane e straniere (questi ultimi in base a lauree debitamente omologate).
Il numero annuo degli iscritti, di cui ai commi precedenti per ciascun anno di corso, è determinato dal Consiglio della Scuola (di cui all'art. 172) che provvede anche alla selezione dei candidati a suo insindacabile giudizio, in base alla valutazione dei titoli.
Art. 169. - I corsi della Scuola comprendono i seguenti insegnamenti fondamentali:
Elementi di diritto pubblico e privato;
Elementi di economia politica e politica economica;
Elementi di medicina generale e di servizio sanitario;
Psicologia;
Sociologia;
Statistica;
Storia e teoria del servizio sociale;
Metodi professionali del servizio sociale.
A questi vengono aggiunti, su proposta del direttore della Scuola, insegnamenti complementari, in relazione a particolari esigenze, ai sensi dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
Per ogni singolo iscritto, il Consiglio della Scuola stabilisce il piano di studi, in relazione ai titoli di studio e professionali presentati dall'interessato all'atto dell'iscrizione.
Le lezioni sono integrate da conferenze, esercitazioni, dimostrazioni pratiche, visite, viaggi a scopo di studio ed istruzione, ecc.
Art. 170. - Al termine del biennio gli iscritti regolari, dopo aver superato gli esami degli insegnamenti fissati dal piano di studi ed un esame riassuntivo generale, sono ammessi a discutere una dissertazione scritta di diploma sul tema approvato da uno degli insegnanti della Scuola.
Superate tutte le anzidette prove, viene rilasciato un diploma di specializzazione in Servizio sociale.
Art. 171. - Gli organi della Scuola sono:
1) il direttore;
2) il Consiglio.
Il direttore della Scuola viene nominato dal rettore della Università tra i professori della Scuola. Egli dura in carica un biennio accademico e può essere confermato. Il direttore nomina i docenti della Scuola, su proposta del Consiglio della Facoltà di scienze politiche.
Art. 172. - Il Consiglio è composto dal direttore che lo presiede, dai docenti cui spettano gli insegnamenti fondamentali e complementari, previsti dall'art. 169.
Spetta al Consiglio della Scuola di determinare e coordinare, i programmi degli insegnamenti e delle attività didattiche connesse; operare la selezione dei candidati; decidere su questioni disciplinari.
Art 173. - Le Commissioni per gli esami di profitto nono composte dal professore della materia in qualità di presidente, e da due altri insegnanti della Scuola.
La Commissione per l'esame di diploma è composta dal direttore, che la presiede, da altri quattro professori della Scuola e da due esperti di Servizio sociale.
Ciascun commissario dispone di dieci punti.
Art. 174. - Tutti gli iscritti alla Scuola, di cui al precedente art. 168, sono tenuti al versamento annuo delle tasse di iscrizione, secondo quanto prevede il regolamento della Università degli studi di Padova, da pagare in due rate uguali, la prima all'atto dell'iscrizione e la seconda entro il 31 marzo, nonché al pagamento della tassa erariale di cui alla legge 18 dicembre 1951, n. 1551".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 agosto 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 152 - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-08-18;1016#art-1