Art. 1
In vigore dal 31 ott 1964
N. 907. Decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Opera pia "Ricovero di mendicità", con sede in Bergamo, viene estinto ed il residuo patrimonio ammontante a nominali L. 16.333,33, viene devoluto alla Pia Casa di ricovero dei poveri di Bergamo.
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1964
Atti del Governo, registro n. 186, foglio n. 62. - DI PRETORO
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-08-14;907#art-1