Art. 1
In vigore dal 31 ott 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, numero 1540, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 56, è abrogato e sostituito dal seguente:
La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce la laurea in:
Chimica;
Fisica;
Matematica Scienze naturali;
Scienze biologiche;
Scienze geologiche.
Dopo l'art. 61, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione dei corsi di laurea in Scienze biologiche ed in Scienze geologiche annessi alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali con il conseguente spostamento della successiva numerazione.
Laurea in scienze biologiche
Art. 62. - La durata del corso di studi per la laurea in Scienze biologiche è di quattro anni.
Sono insegnamenti fondamentali:
1) Istituzioni di matematiche;
2) Fisica;
3) Chimica generale ed inorganica;
4) Chimica organica;
5) Botanica (biennale);
6) Zoologia (biennale)
7) Anatomia comparata;
8) Anatomia umana;
9) Istologia ed embriologia;
10) Fisiologia generale (biennale);
11) Chimica biologica;
12) Igiene.
Sono insegnamenti complementari:
1) Chimica fisica;
2) Biologia generale;
3) Antropologia;
4) Biologia delle razze umane;
5) Etnologia;
6) Genetica;
7) Zoocolture (bachi, api, avi, coniglicoltura);
8) Idrologia e pescicoltura;
9) Patologia generale;
10) Microbiologia;
11) Parassitologia;
12) Entomologia agraria;
13) Fisiologia vegetale;
14) Geologia;
15) Paleontologia;
16) Statistica;
17) Scienza dell'alimentazione;
18) Biologia marina;
19) Biochimica applicata;
20) Citologia;
21) Embriologia sperimentale;
22) Fitogeografia;
23) Ecologia vegetale.
Gli insegnamenti biennali di "Botanica" e di "Zoologia" comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in quattro almeno da lui scelti fra i complementari.
Laurea in Scienze geologiche
Art. 63. - La durata del corso di studi per la laurea in Scienze geologiche è di quattro anni.
Sono insegnamenti fondamentali:
1) Istituzioni di matematiche;
2) Fisica sperimentale (biennale);
3) Chimica generale ed inorganica con elementi di organica;
4) Mineralogia;
5) Geologia;
6) Geologia applicata;
7) Paleontologia;
8) Geografia;
9) Geografia fisica;
10) Topografia e cartografia;
11) Fisica terrestre;
12) Petrografia.
Sono insegnamenti complementari:
1) Chimica organica;
2) Chimica fisica;
3) Geochimica;
4) Astronomia;
5) Geodesia;
6) Zoologia;
7) Botanica;
8) Antropologia;
9) Etnologia;
10) Geografia economica;
11) Vulcanologia;
12) Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale);
13) Meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno;
14) Statistica;
15) Giacimenti minerari;
16) Micropaleontologia;
17) Mineralogia applicata;
18) Geologia stratigrafica;
19) Geofisica applicata;
20) Speleologia;
21) Oceanografia;
22) Prospezioni geofisiche;
23) Idrogeologia;
24) Geologia degli idrocarburi;
25) Geotecnica.
Gli insegnamenti di "Botani" e di "Zoologia" debbono avere indirizzo biogeografico.
L'insegnamento di "Analisi matematica" sarà impartito da due professori ciascuno dei quali insegnerà alternativamente "Analisi algebrica" per il primo anno ed"Analisi infinitesimale" per il secondo anno; lo studente dovrà sostenere due esami distinti.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e del decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 agosto 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 88. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-08-14;904#art-1