Art. 1

In vigore dal 31 ott 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, numero 1540, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 56, è abrogato e sostituito dal seguente: La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce la laurea in: Chimica; Fisica; Matematica Scienze naturali; Scienze biologiche; Scienze geologiche. Dopo l'art. 61, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione dei corsi di laurea in Scienze biologiche ed in Scienze geologiche annessi alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali con il conseguente spostamento della successiva numerazione. Laurea in scienze biologiche Art. 62. - La durata del corso di studi per la laurea in Scienze biologiche è di quattro anni. Sono insegnamenti fondamentali: 1) Istituzioni di matematiche; 2) Fisica; 3) Chimica generale ed inorganica; 4) Chimica organica; 5) Botanica (biennale); 6) Zoologia (biennale) 7) Anatomia comparata; 8) Anatomia umana; 9) Istologia ed embriologia; 10) Fisiologia generale (biennale); 11) Chimica biologica; 12) Igiene. Sono insegnamenti complementari: 1) Chimica fisica; 2) Biologia generale; 3) Antropologia; 4) Biologia delle razze umane; 5) Etnologia; 6) Genetica; 7) Zoocolture (bachi, api, avi, coniglicoltura); 8) Idrologia e pescicoltura; 9) Patologia generale; 10) Microbiologia; 11) Parassitologia; 12) Entomologia agraria; 13) Fisiologia vegetale; 14) Geologia; 15) Paleontologia; 16) Statistica; 17) Scienza dell'alimentazione; 18) Biologia marina; 19) Biochimica applicata; 20) Citologia; 21) Embriologia sperimentale; 22) Fitogeografia; 23) Ecologia vegetale. Gli insegnamenti biennali di "Botanica" e di "Zoologia" comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in quattro almeno da lui scelti fra i complementari. Laurea in Scienze geologiche Art. 63. - La durata del corso di studi per la laurea in Scienze geologiche è di quattro anni. Sono insegnamenti fondamentali: 1) Istituzioni di matematiche; 2) Fisica sperimentale (biennale); 3) Chimica generale ed inorganica con elementi di organica; 4) Mineralogia; 5) Geologia; 6) Geologia applicata; 7) Paleontologia; 8) Geografia; 9) Geografia fisica; 10) Topografia e cartografia; 11) Fisica terrestre; 12) Petrografia. Sono insegnamenti complementari: 1) Chimica organica; 2) Chimica fisica; 3) Geochimica; 4) Astronomia; 5) Geodesia; 6) Zoologia; 7) Botanica; 8) Antropologia; 9) Etnologia; 10) Geografia economica; 11) Vulcanologia; 12) Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale); 13) Meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno; 14) Statistica; 15) Giacimenti minerari; 16) Micropaleontologia; 17) Mineralogia applicata; 18) Geologia stratigrafica; 19) Geofisica applicata; 20) Speleologia; 21) Oceanografia; 22) Prospezioni geofisiche; 23) Idrogeologia; 24) Geologia degli idrocarburi; 25) Geotecnica. Gli insegnamenti di "Botani" e di "Zoologia" debbono avere indirizzo biogeografico. L'insegnamento di "Analisi matematica" sarà impartito da due professori ciascuno dei quali insegnerà alternativamente "Analisi algebrica" per il primo anno ed"Analisi infinitesimale" per il secondo anno; lo studente dovrà sostenere due esami distinti. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e del decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 agosto 1964 Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1964 Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 88. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-08-14;904#art-1

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