Art. 1
In vigore dal 17 ott 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con il regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;
Vista la legge 5 giugno 1950, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;
Vista la deliberazione n. 274, del 30 agosto 1963, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Siena ha stabilito di acquistare dal comune di Siena un appezzamento di terreno per costruire il Mercato all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, ittici e delle carni Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;
Decreta:
Articolo unico.
La Camera di commercio, industria e agricoltura di Siena è autorizzata ad acquistare dal comune di Siena un appezzamento di terreno (compresi i fabbricati in esso insistenti) posto in Siena, lungo il viale Pietro Toselli, della superficie complessiva di mq. 26.350, alle condizioni previste nel citato provvedimento n. 274, del 30 agosto 1963.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 agosto 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
MEDICI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1964
Atti del Governo, registro n. 186, foglio n. 116. - DI PRETORO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-08-14;810#art-1