Art. 2
In vigore dal 11 dic 1964
È istituito, ai sensi dell' (sub. art. 13 bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli già assegnati alla Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-08-14;1207#art-2