Art. 1

In vigore dal 8 nov 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904 e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 49 e 50 relativi agli Istituti di demografia e di finanza sono abrogati e sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della successiva numerazione: Istituto di statistica e demografia. Art. 49. - Presso la Facoltà è costituito un Istituto di statistica e demografia. L'Istituto è ordinato anche come seminario ai sensi dell'art. 23 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674. Art. 50. - L'Istituto comprende gli insegnamenti di Statistica e di Demografia. Direttore dell'Istituto è il professore ufficiale dell'insegnamento di Statistica. L'Istituto ha il fine di coordinare gli insegnamenti della Statistica e della Demografia, nonché di promuovere e di agevolare studi e ricerche nel campo della Statistica teorica ed applicata e della Demografia. Art. 51. - Per quanto riguarda il personale assistente, tecnico e subalterno, l'Istituto si avvale del personale assegnato a ciascuna cattedra. Per il raggiungimento dei suoi fini l'Istituto dispone di attrezzature meccanografiche e di una biblioteca specializzata. L'Istituto organizza ricerche scientifiche, conferenze, discussioni, viaggi di istruzione e cura e pubblica collane o volumi di carattere didattico, scientifico e tecnico dell'istituto. Per il conseguimento delle proprie finalità l'Istituto dispone e si avvale dei normali fondi che gli sono assegnati e di assegnazioni che all'Istituto fossero fatte da Enti o da privati. Art. 52. - Sono ammessi a frequentare l'Istituto gli studenti ed i laureati della Facoltà. Sono ammessi altresì a frequentare Istituto gli studenti ed i laureati di altre Facoltà e di Istituti universitari anche stranieri che in base a regolare domanda, ne ottengano la autorizzazione dal direttore. Istituto di finanza pubblica Art. 53. - Presso la Facoltà è costituito un Istituto di finanza pubblica. L'Istituto è ordinato anche come seminario ai sensi dell'art. 23 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674. Art. 54. - All'Istituto fa capo la cattedra di insegnamento di Scienza delle finanze e diritto finanziario. Direttore dell'Istituto è il professore ufficiale dello insegnamento della Scienza delle finanze e diritto finanziario. Art. 55. - L'Istituto ha il fine di promuovere ed agevolare studi e ricerche nel campo della Finanza pubblica e del Diritto finanziario. Art. 56. - Per quanto riguarda il personale assistente, tecnico e subalterno l'Istituto si avvale del personale assegnato alla cattedra di Scienza delle finanze e diritto finanziario. Per il raggiungimento dei suoi fini l'Istituto dispone di attrezzature meccanografiche e di una biblioteca specializzata. L'Istituto organizza ricerche scientifiche, conferenze, discussioni, viaggi di istruzione e cura e pubblica collane o volumi di carattere didattico, scientifico e tecnico dell'Istituto. Per il conseguimento delle proprie finalità l'Istituto dispone e si avvale dei normali fondi che gli sono assegnati e di assegnazioni che all'Istituto fossero fatte da Enti o da privati. Art. 57. - Sono ammessi a frequentare l'Istituto gli studenti ed i laureati della Facoltà. Sono ammessi altresì a frequentare l'Istituto gli studenti ed i laureati di altre Facoltà e di Istituti universitari anche stranieri che, in base a regolare domanda, ne ottengano la autorizzazione del direttore. Art. 66. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere sono aggiunti i seguenti: Paleografia greca; Paleografia latina. Art. 108. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia è aggiunto quello di "Dermatologia sperimentale". Art. 116. - Agli Istituti della Facoltà di medicina e chirurgia è aggiunto il seguente: Istituto di anatomia topografica. L'istituto di Clinica odontoiatrica muta denominazione in "Istituto di clinica odontoiatrica e stomatologica". Art. 174. - Agli insegnamenti obbligatori sul piano della Facoltà (b) del corso di laurea in Ingegneria meccanica è aggiunto quello di "Scienza dei metalli". Art. 175. - Nel gruppo delle materie a scelta dello studente (c) del corso di laurea in Ingegneria elettrotecnica, indirizzo elettromeccanico, l'insegnamento di "Tecnologie meccaniche IV anno", è abrogato e sostituito dall'insegnamento "Scienza dei metalli IV anno.". Art. 176. - Tra insegnamenti obbligatori sul piano della Facoltà (b) del corso di laurea in Ingegneria chimica l'insegnamento di "Tecnologie meccaniche" è abrogato e sostituito dall'insegnamento di "Scienza dei metalli". Art. 179. - Agli insegnamenti obbligatori sul piano della Facoltà del corso di laurea in Ingegneria elettronica è aggiunto quello di "Scienza dei metalli". Dopo l'art. 183, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla costituzione e regolamentazione degli Istituti della Facoltà di ingegneria. Art. 184. - Gli insegnamenti della Facoltà di ingegneria sono raggruppati in Istituti comprendenti materie affini con lo scopo di promuovere e coordinare l'insegnamento e la ricerca nelle discipline che ad essi fanno capo; unificare i servizi, gli impianti e le attrezzature. Essi utilizzano i locali, il personale e le dotazioni assegnati alle cattedre che li costituiscono. Art. 185. - Ogni cattedra coperta da professore di ruolo costituisce, di regola, Istituto con la denominazione della cattedra stessa. Potranno essere, però, costituite in' Istituto quelle cattedre che, pur non essendo coperte da professori di ruolo hanno i requisiti per assumere tale titolo. Art. 188. - Il direttore dell'Istituto è il professore, di ruolo o incaricato, che impartisce l'insegnamento da cui l'Istituto medesimo trae la denominazione. Il direttore è responsabile dell'amministrazione e del funzionamento dell'Istituto. Art. 187. - Previa deliberazione del Consiglio di facoltà, potranno essere raggruppati in Istituto due o più insegnamenti affini, anche se non coperti da professori di ruolo. In tal caso la direzione dell'Istituto verrà affidata ad uno dei professori incaricati degli insegnamenti che vi fanno capo eccezionalmente, ad un professore di ruolo di altra materia, designato dalla Facoltà e nominato con decreto rettorale. Art. 188. - Gli Istituti costituiti presso la Facoltà sono i seguenti: Acquedotti e fognature; Aerodinamica; Architettura e composizione architettonica; Architettura navale Architettura tecnica; Chimica industriale; Costruzioni aeronautiche; Costruzioni idrauliche; Costruzioni di macchine; Costruzioni di ponti; Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti; Costruzioni navali mercantili; Disegno; Elettrochimica; Elettrotecnica; Fisica tecnica; Geologia applicata; Idraulica; Impianti chimici; Impianti meccanici; Macchine; Macchine marine; Meccanica applicata alle macchine; Progetti di macchine; Semenza delle costruzioni; Tecnica delle costruzioni; Tecnica delle fondazioni e costruzioni in terra; Tecnica ed economia dei trasporti; Tecnica urbanistica; Tecnologie meccaniche; Topografia. Per deliberazione del Consiglio di facoltà, agli Istituti come sopra costituiti potranno essere unite altre cattedre di materie affini. Qualora una cattedra coperta per incarico assurgerà a cattedra di ruolo, questa o si distacca dal raggruppamento a cui appartiene per costituirsi in Istituto, ovvero il detto raggruppamento prende la denominazione di Istituto con il nome della cattedra passata di ruolo. Art. 189. - Ogni Istituto potrà eventualmente disporre, secondo modalità intese ad assicurare il raggiungimento delle finalità nel modo più idoneo, di fondi per la ricerca e di borse di studio provenienti da enti pubblici e privati italiani e stranieri. Art. 196. - Agli Istituti della Facoltà di architettura sono aggiunti i seguenti Istituto di edilizia; Istituto di metodologia architettonica; Istituto di disegno e rilievo dei monumenti. Art. 220. - Dopo l'elenco degli insegnamenti del corso di laurea in Medicina veterinaria, il primo comma, relativo alle modalità di esami dell'insegnamento di Anatomia degli animali domestici con istologia ed embriologia è abrogato e sostituito dal seguente: "L'insegnamento di Anatomia degli animali domestici con istologia ed embriologia comprende due esami: uno alla fine del primo anno vertente sulla istologia, embriologia e l'anatomia generale, compreso lo studio della osteologia, artrologia e miologia; uno alla fine del secondo anno vertente sull'anatomia macroscopica e microscopica dei vari apparati". Art. 297. - Il secondo comma - relativo al numero degli iscritti della scuola di specializzazione in Malattie nervose e mentali - è abrogato e sostituito dal seguente: "Il numero degli allievi che possono essere iscritti alla Scuola non può essere complessivamente superiore a cinquanta". Art. 300. - Il primo comma - relativo al numero degli iscritti della Scuola di specializzazione in radiologia medica e medicina nucleare - è abrogato e sostituito dal seguente: "La Scuola ha la durata di tre anni. Il numero massimo degli iscritti è di quindici per ogni anno di corso". Art. 316. - Il primo comma - relativo al numero degli iscritti della Scuola di specializzazione di Igiene generale e speciale - è abrogato e sostituito dal seguente: "Il numero degli allievi da ammettere ogni anno accademico non può essere superiore a cinquanta". Art. 324. - Agli insegnamenti del 5° anno di corso della Scuola di specializzazione in Medicina interna è aggiunto quello di: "5) Diagnostica e terapia con isotopi radioattivi in medicina interna". Art. 327. - Il primo comma - relativo al numero degli iscritti della Scuola di specializzazione in Anestesiologia - è abrogato e sostituito dal seguente: "Il numero degli allievi da ammettere ogni anno accademico non può essere superiore a quindici: potranno eventualmente ottenere un'abbreviazione di corso coloro i quali siano in possesso di speciali titoli". Art. 366. - Il primo comma - relativo al numero degli iscritti della Scuola di specializzazione in Cardiologia e malattie dei vasi - è abrogato e sostituito dal seguente: "Il numero degli allievi da ammettere ogni anno accademico non può essere superiore a venti". Art. 390. - Il secondo comma - relativo al numero degli iscritti alla Scuola di specializzazione in Semeiotica e diagnostica di laboratorio, è abrogato e sostituito dal seguente: "Il numero massimo degli iscritti è di trentadue per ogni anno di corso". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 agosto 1964 Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dal conti, addì 22 ottobre 1964 Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 160. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-08-13;967#art-1

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