Art. 1
In vigore dal 6 nov 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 798, emesso nell'adunanza del 15 aprile 1964;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Decreta:
A norma dell'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella E, allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane) quello di Brisighella, in provincia di Ravenna, limitatamente alle zone indicate in tinta gialla e in tinta gialla bordata di rosso nell'annessa planimetria vistata dal Ministro proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 agosto 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
MANCINI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 128. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-08-13;950#art-1