Art. 1

In vigore dal 5 nov 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169 e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta, la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: L'art. 107, relativo all'ordinamento del triennio di applicazione del corso di laurea in ingegneria elettrotecnica è abrogato e sostituito dai seguenti, con il conseguente spostamento della successiva numerazione: Art. 107. - Gli insegnamenti del triennio (3°, 4° e 5° anno) si distinguono in: A) Obbligatori sul piano nazionale: 1) Scienza delle costruzioni; 2) Meccanica applicata alle macchine; 3) Fisica tecnica; 4) Elettrotecnica I; 5) Idraulica; 6) Misure elettriche I; 7) Macchine; 8) Macchine elettriche; 9) Impianti elettrici I; 10) Elettronica applicata; B) Obbligatori sul piano della Facoltà: 11) Tecnologie meccaniche; 12) Materiali; 13) Complementi di matematiche; 14) Elettrotecnica II; 15) Impianti elettrici II; 16) Controlli automatici; 17) Misure elettriche II; 18) Legislazione (semestrale); 19) Economia industriale (semestrale). C) Gruppi di materie a scelta dello studente: a) Orientamento impianti: 20) Impianti elettrici speciali; 21) Elettrochimica; b) Orientamento elettromeccanico: 20) Costruzioni elettromeccaniche; 21) Misure elettriche III; c) Orientamento comunicazioni: 20) Comunicazioni elettriche; 21) Radiotecnica e televisione. Art. 108. - Ordine degli esami: Elettrotecnica I: propedeutico per gli esami di Elettrotecnica II, di Misure elettriche I, di Impianti elettrici I e di Elettronica applicata; Complementi di matematica: propedeutico per gli esami di Elettrotecnica II, di Impianti elettrici I e di Elettronica applicata; Materiali: propedeutico per l'esame di Elettro-tecnica I; Elettrotecnica II: propedeutico per gli esami di Macchine elettriche, di Misura elettriche II e di Impianti elettrici II; Impianti elettrici I: propedeutico per l'esame di Impianti elettrici II; Misure elettriche I: propedeutico per gli esami di Misure elettriche II e di Elettrochimica; Elettronica applicata: propedeutico per gli esami di Controlli automatici, di Comunicazioni elettriche, di Radiotecnica e televisione; Impianti elettrici II: propedeutico per l'esame di Impianti elettrici speciali; Macchine elettriche: propedeutico per l'esame di Costruzioni elettro-meccaniche; Misure elettriche II: propedeutico per l'esame di Misure elettriche III. Art. 109. - Gli esami di Misure elettriche I e Misure elettriche II comportano anche una prova pratica di laboratorio. L'esame di Impianti elettrici II comporta la preventiva esecuzione di un progetto. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato gli esami nelle materie obbligatorie e nelle due dell'indirizzo prescelto. L'esame di laurea consiste in due prove orali: una vertente sugli studi e sulle esercitazioni svolte negli ultimi tre anni di corso; l'altra sulla discussione di un progetto particolare presentato come tesi. Art. 110. - All'elenco degli Istituti della Facoltà di ingegneria è aggiunto il seguente: Istituto di geologia applicata. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 agosto 1964 Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1964 Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 138. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-08-13;942#art-1

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