Art. 1
In vigore dal 10 ott 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Fornovo di San Giovanni (Bergamo) in data 20 ottobre 1963, n. 31, con la quale è stato chiesto che la denominazione del Comune stesso sia mutata in quella di "Fornovo San Giovanni";
Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Bergamo in data 25 novembre 1963, n. 185, con la quale è stato espresso parere in ordine al mutamento di denominazione in parola;
Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Decreta:
La denominazione del comune di Fornovo di San Giovanni, in provincia di Bergamo, è mutata in quella di "Fornovo San Giovanni".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 agosto 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1964
Atti del Governo, registro n. 186, foglio n. 66. - DI PRETORO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-08-13;768#art-1