Art. 2
In vigore dal 10 dic 1965
Il contributo annuo di L. 73.000.000 occorrente per il funzionamento dell'Istituto di cui all'articolo precedente graverà sul cap. 260 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1963-64 e corrispondenti negli esercizi futuri.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 agosto 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1965
Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 50. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-08-13;1712#art-2