Art. 1
In vigore dal 15 dic 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 22 maggio 1939, n. 1166 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056 e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Veduta la legge 21 luglio 1961, n. 685;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università di Milano, relative alla istituzione presso la Facoltà di agraria del Corso di laurea in scienze delle preparazioni alimentari;
Riconosciuta la necessità ai fini di un aggiornamento del vigente ordinamento didattico delle Facoltà di agraria di approvare le proposte anzidette;
Sentito il parere della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
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Presso le Facoltà di agraria può essere istituito il Corso di laurea in scienze delle preparazioni alimentari.
Il titolo di studio per l'ammissione al predetto Corso di laurea, la durata e l'ordinamento del Corso medesimo sono stabiliti dalla tabella annessa al presente decreto, firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione.
All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella n. 1 annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la "Laurea in scienze delle preparazioni alimentari".
La tabella II, annessa al citato regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è integrata nel senso che la Facoltà di agraria rilascia anche la laurea in Scienze delle preparazioni alimentari.
Dopo la tabella XXXI annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è inserita la tabella annessa al presente decreto, che assume il numero XXXI bis.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-08-13;1220#art-1