Art. 1

In vigore dal 12 dic 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1058, modificato con regio decreto 5 Ottobre 1939 n. 1847 e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato quanto appresso: Art. 46, dopo il n. 4) è aggiunto il n. 5) "Istituto di studi anglo-americani, comprendenti i Seminari delle discipline che abbiano comunque per oggetto lo studio di paesi anglosassoni e dell'America. Alle attività dell'Istituto possono partecipare, nei limiti e nei modi stabiliti dal direttore, docenti o studiosi stranieri di dette discipline". Art. 47, agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Economia e commercio sono aggiunti i seguenti: Demografia; Statistica economica. Art. 48, relativo alle modalità di esami degli insegnamenti del corso di laurea in Economia e commercio, e modificato nel senso che dopo il secondo capoverso è inserito il seguente comma: "Alla prova orale di lingue straniere non può essere ammesso lo studente che abbia riportato un voto inferiore a 18 trentesimi nella prova scritta. Il voto di approvazione assegnato alla prova scritta dà diritto a presentarsi alla prova orale solo nella stessa sessione". Art. 53, agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere sono aggiunti i seguenti: Geografia storica; Assiriologia e archeologia orientale; Epigrafia greca; Etnologia; Sinologia; Museografia; Fonetica; Dialettologia italiana; Storia della critica; Storia delle tradizioni popolari. Art. 70, agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Materie letterarie sono aggiunti i seguenti: Letteratura, italiana moderna e contemporanea; Storia del teatro e dello spettacolo; Storia della musica; Storia delle tradizioni popolari; Paleografia e diplomatica. Art. 71, agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Pedagogia sono aggiunti i seguenti: Storia della filosofia contemporanea; Logica; Storia e metodologia delle scienze; Psicologia applicata. Art. 74, è modificato nel senso che nel secondo capoverso è soppresso il seguente ultimo periodo: "La prova deve precedere l'ultimo esame orale della relativa materia ed esclude da questo se non viene sostenuta con esito positivo". Art. 76, il secondo capoverso è abrogato e sostituito dal seguente: "La prova scritta di Pedagogia, nel corso di diploma, può essere sostenuta solo dopo che si siano sostenuti i primi due esami di Pedagogia". Art. 82, agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia è aggiunto quello di "Chirurgia plastica". Art. 89, agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica sono aggiunti i seguenti: Per l'indirizzo organico-biologico: Spettroscopia di risonanza magnetica elettronica e nucleare; Petrochimica; Cromatografia analitica e preparativa; Biopolimeri; Lingua straniera tecnica. Per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico: Spettroscopia e microonde; Chimica cristalli difettivi; Chimica analitica nucleare; Microanalisi inorganica; Analisi organica strumentale; Lingua straniera tecnica. Art. 92, agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica industriale sono aggiunti i seguenti: Metallurgia nucleare; Chimica e tecnologia dei materiali nucleari; Chimica analitica strumentale con esercitazioni; Meccanismi di reazione in Chimica inorganica; Tecnologie analitiche; Chimica dei combustibili e dei propellenti; Chimica e tecnologia del vetro e dei prodotti ceramici; Disegno (corso speciale per chimici industriali); Lingua straniera tecnica; Chimica e tecnologia dei semiconduttori. Dopo l'ultimo comma viene, inoltre, aggiunto il seguente "La scelta degli insegnamenti complementari caratterizza l'indirizzo di laurea in Chimica industriale che lo studente intende scegliere. Gli indirizzi per la laurea in Chimica industriale sono i seguenti: 1) indirizzo nucleare; 2) indirizzo organico; 3) indirizzo inorganico-metallurgico; 4) indirizzo elettrochimico; 5) indirizzo petrochimico; 6) indirizzo organico-macromolecolare; 7) indirizzo analitico". Art. 95, agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Fisica sono aggiunti i seguenti: Per l'indirizzo didattico: Elettrodinamica; Termodinamica; Onde elettromagnetiche; Fisica atomica; Istituzioni di fisica atomica Meccanica; Acustica. Per l'indirizzo applicativo: Istituzioni di fisica atomica; Onde elettromagnetiche; Tecniche elettroniche; Misure elettroniche; Tecnologie elettroniche; Comunicazioni elettriche; Teoria della conduzione; Campi elettromagnetici e circuiti; Elettronica II; Elettrotecnica; Misure elettriche. Per l'indirizzo generale: Istituzioni di algebra superiore; Matematiche complementari. Art. 107, agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze geologiche sono aggiunti i seguenti: Prospezioni geofisiche; Geologia storica. Art. 113, è abrogato e sostituito dal seguente: "Appartengono alla Facoltà i seguenti istituti: Istituto di Botanica e di Fisiologia vegetale con annesso Orto botanico; Istituto di Chimica analitica e di Chimica analitica applicata; Istituto di Chimica fisica, di Chimica teorica e di Elettrochimica; Istituto di Chimica generale e inorganica e di Chimica inorganica industriale; Istituto di Chimica organica e di Chimica organica industriale; Istituto di Disegno; Istituto di Fisica "Galileo Galilei"; Istituto di Fisica nucleare; Istituto di Fisica teorica e delle particelle elementari; Istituto di Fisica terrestre, di Geodesia e di Geografia fisica; Istituito e Museo di Anatomia comparata; Istituto e Museo di Antropologia e di Etnologia; Istituto e Museo di Geologia, di Paleontologia e di Geologia applicata; Istituto e Museo di Mineralogia e di Giacimenti minerari; Istituto e Museo di Petrografie e di Geochimica; Istituto e Museo di Zoologia e di Genetica; Istituto di Analisi matematica, di Meccanica razionale e di Fisica matematica; Istituto di Algebra e di Geometria; Osservatorio Astrofisico di Asiago; Seminario Chimico; Seminario Fisico; Seminario di Scienze biologiche; Seminario di Scienze geologiche; Seminario Matematico; Stazione Idrobiologica di Chioggia. I due Istituti matematici e il Seminario hanno sede e biblioteca in comune. Art. 115, è abrogato e sostituito dal seguente: "Al Seminario chimico appartengono i professori ufficiali di chimica della Facoltà di scienze i quali propongono al rettore la nomina di un Consiglio di quattro membri ed un direttore, scelto quest'ultimo fra i professori di ruolo della Facoltà appartenenti al Seminario e che fa parte di diritto del Consiglio. Il direttore ed il Consiglio restano in carica per un triennio". Art. 118, è abrogato e sostituito dal seguente: "Il Seminario chimico ha una propria biblioteca ed una raccolta di materiale didattico. Il Consiglio del seminario delibera di anno in anno gli acquisti nuovi. Esso nomina nel suo seno un bibliotecario al quale è affidata la sorveglianza sul materiale didattico e sui prestiti. Egli è coadiuvato dagli assistenti degli Istituti chimici". Dopo l'art. 120, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione del Seminario fisico: Seminario fisico Art. 121. - Il Seminario fisico ha lo scopo di diffondere la cultura e di promuovere studi e ricerche nel campo della fisica L'attività del Seminario consiste in cicli di lezioni esercitazioni, conferenze, discussioni, comunicazioni scientifiche ed in quanto altro possa servire allo scopo sopra indicato. Art. 122. - Al Seminario appartengono i professori ufficiali della Facoltà di scienze aventi insegnamenti di fisica. Art. 123. - Al Seminario è preposto un direttore assistito da un Consiglio. Il direttore è professore di ruolo di disciplina fisica della Facoltà, nominato dal rettore su proposta del Consiglio di Facoltà. Fanno parte del Consiglio del Seminario tutti i professori di ruolo di discipline fisiche delle Facoltà di scienze e di ingegneria Art. 124. - L'iscrizione al Seminario è obbligatoria per gli studenti del secondo biennio del corso per la laurea in Fisica. Possono iscriversi anche gli studenti di altri corsi di laurea, nonché i laureati e i laureandi fuori corso. Art. 125. - A tutti gli iscritti è fatto obbligo di versare all'atto dell'iscrizione i contributi che vengono stabiliti dal Consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico, udito il Consiglio del seminario. Art. 126. - Il Seminario fisico ha una propria biblioteca ed una raccolta di materiale didattico. Il Consiglio del seminario delibera di anno in anno gli acquisti nuovi. Esso nomina, nel suo seno un bibliotecario a cui è affidata la sorveglianza sul materiale didattico e sui prestiti. Il bibliotecario resta in carica due anni ed 6 rieleggibile. Egli è coadiuvato dagli assistenti di fisica. Art. 127. - Il Seminario fisico pubblica, quando i fondi lo consentano, un bollettino sotto la direzione di un Comitato di redazione. Art. 128. - Agli iscritti al Seminario può essere rilasciato un attestato degli studi compiuti e del profitto dimostrato. Gli articoli 130, 131 e 132 (ex 122, 123 e 124) relativi al Seminario di scienze biologiche, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Art. 130. - Il Seminario comprende una sezione di biologia animale e una sezione di biologia vegetale. Al Seminario è preposto un direttore assistito da un Consiglio. Il direttore è un professore di ruolo di disciplina biologica della Facoltà, nominato dal rettore su proposta del Consiglio di Facoltà. Il direttore coordina l'attività delle due sezioni del Seminario. Fanno parte del Consiglio del seminario tutti i professori di ruolo di discipline biologiche della Facoltà di scienze e quelli delle Facoltà di medicina e di agraria che impartiscono insegnamenti fondamentali e complementari per la laurea in Scienze biologiche. Art. 131. - L'iscrizione al Seminario è obbligatoria per tutti gli studenti del secondo biennio in corso e fuori corso della laurea in Scienze biologiche e per quelli dell'indirizzo biologico della laurea in Scienze naturali. Saranno assegnati alla sezione del Seminario corrispondente all'indirizzo seguito per internato in un Istituto di biologia vegetale o animale. Al Seminario possono iscriversi anche studenti di altri corsi di studi e di altre Facoltà (nonché laureati e diplomati). Art. 132. - Gli iscritti versano una tassa di iscrizione il cui ammontare viene stabilito anno per anno dal Consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico, udito il Consiglio del seminario. Il direttore del Seminario ripartisce le somme disponibili per il funzionamento tra le due sezioni in proporzione al numero dei rispettivi iscritti. Gli articoli 134, 135 e 136 (ex 126, 127 e 128) relativi al Seminario di scienze geologiche, sono abrogati e sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della successiva numerazione Art. 134. - Il Seminario di scienze geologiche ha lo scopo di approfondire la cultura geologica e di promuovere studi e ricerche nei campi delle scienze geologico-paleontologiche, mineralogico-petrograficihe, geografico-geofisiche, e delle scienze affini, pure ed applicate. L'attività del Seminario si svolge per mezzo di conferenze, convegni, comunicazioni, dimostrazioni scientifiche di laboratorio, escursioni di campagna, viaggi di studio e con qualsiasi altro mezzo possa servire allo scopo predetto. Art. 135. - Il Seminario si articola in tre sezioni: I - geologico paleontologica; II - mineralogico - petrografica; III - geografico - geofisica. Art. 136. - Al Seminario appartengono i professori ufficiali delle discipline geologiche, mineralogiche e geofisiche della Facoltà di scienze, che costituiscono il Consiglio direttivo, e propongono al rettore la nomina di un direttore del Seminario scelto tra i professori di ruolo e fuori ruolo facenti parte del Consiglio stesso. Il direttore resta in carica due anni ed è coadiuvato dai capi delle sezioni direttamente designati dal Consiglio fra i propri membri. Art. 137. - L'iscrizione al Seminario è obbligatoria per gli studenti del secondo biennio in corso e fuori corso della laurea in Scienze geologiche e per quelli dell'indirizzo abiologico della laurea in Scienze naturali. Possono iscriversi anche studenti di altri corsi di studi e di altre Facoltà (nonché laureati e diplomati). Dopo l'art. 139, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione del Seminario matematico: Seminario matematico Art. 140. - Il Seminario matematico ha lo scopo di diffondere la cultura matematica e di promuovere studi e ricerche matematiche. Art. 141. - Al Seminario è preposto un direttore assistito da un Consiglio. Il direttore è è un professore di ruolo delle discipline matematiche della Facoltà di scienze o di ingegneria, nominato da rettore, su proposta dei Consigli delle due Facoltà; fanno parte del Consiglio del seminario i professori ufficiali delle discipline matematiche. Art. 142. - L'iscrizione al Seminario è obbligatoria per gli studenti del secondo biennio del corso per la laurea in Matematica. Possono iscriversi anche gli studenti in altre Facoltà, nonché i laureati e i laureandi fuori corso. Art. 143. - A tutti gli iscritti è fatto obbligo di versare all'atto dell'iscrizione i contributi che vengono stabiliti dal Consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico, udito il Consiglio del seminario. Art. 144. - Il Seminario matematico pubblica, quando i fondi lo consentono, un bollettino sotto la direzione di un Comitato di redazione. Art. 145. - Agli iscritti al Seminario può essere rilasciato un - certificato. Art. 147. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Farmacia è aggiunto quello di "Farmacia industriale". Art. 153, agli insegnamenti complementari del corse di laurea in Scienze agrarie sono aggiunti i seguenti: Economia di mercato dei prodotti agricoli; Fisiopatologia vegetale; Metodologia statistica in agricoltura; Tecnica della meccanizzazione agricola; Tecniche della conservazione dei prodotti agricoli Art. 170, agli Istituti della Facoltà di ingegneria sono aggiunti i seguenti: Istituto di idraulica; Istituto di matematica applicata. Dall'elenco degli stessi Istituti è soppresso l'Istituto di idraulica e costruzioni idrauliche. Art. 202, all'elenco delle materie integrative per la Scuola di perfezionamento in Filologia moderna sono aggiunti i seguenti insegnamenti: Filologia medioevale e umanistica; Storia della letteratura centro e sud americana; Storia del teatro e dello spettacolo; Storia della letteratura nord-americana; Lingua e letteratura olandese e fiamminga; Filologia italiana; Storia della critica. Art. 219. - Il primo capoverso è abrogato e sostituito dal seguente: "Al ramo di perfezionamento in Pedagogia possono iscriversi i laureati nelle Facoltà di lettere e filosofia, magistero e lingue". Gli articoli 220 e 221, relativi al ramo di perfezionamento in psicologia ed in psicotecnica della Facoltà di magistero, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Art. 220. - Titolo di ammissione al ramo di perfezionamento in psicologia è una delle lauree conferito dalla Facoltà di magistero, lettere e filosofia, Giurisprudenza, Scienze matematiche, fisiche e naturali, Medicina. Il numero dei candidati ammessi alla frequenza è limitato ad un massimo di sei per anno. Le materie costitutive per conseguire il diploma di perfezionamento nelle discipline psicologiche sono: Psicologia; Psicologia dell'età evolutiva; Metodologia delle scienze del comportamento. Il curriculum degli studi di ogni singolo candidato sarà fissato dal Consiglio della scuola a completamento del corso di studi precedentemente seguito, e comprendere, oltre alle materie costitutive, altre discipline scelte fra le seguenti: Psicologia sociale; Psicologia applicata; Psicologia pedagogica; Psicologia comparata; Storia della psicologia; Psicologia dinamica; Psicologia industriale; Tecnica dei metodi proiettivi; Tecnica dei tests; Psicometria; Psicopatologia Filosofia; Pedagogia; Psicopedagogia; Filosofia del linguaggio; Filosofia della scienza; Storia della scienza Epistemologia; Sociologia; Glottologia Antropologia; Antropologia criminale; Istituzioni matematiche; Statistica; Biologia generale; Genetica Anatomia; Fisiologia. I candidati che avranno superato gli esami prescritti dal Consiglio direttivo (complessivamente non meno di sei) e ottemperato all'obbligo dell'internato di due anni nell'Istituto di psicologia sperimentale, saranno ammessi a discutere la tesi di perfezionamento, consistente in un contributo originale di argomento psicologico. Art. 221. - Titolo di ammissione al ramo di specializzazione in psicotecnica e orientamento professionale è una delle lauree conferite dalle Facoltà di Magistero, Lettere e filosofia, Giurisprudenza, Scienze politiche, Statistica, Medicina, Scienze matematiche fisiche e naturali, Ingegneria, Agraria. Il numero dei candidati ammessi alla frequenza è limitato al massimo di venti per anno. Le materie costitutive per ottenere il diploma di specializzazione in psicotecnica e orientamento professionale sono: Psicologia; Psicologia dell'età evolutiva; Psicologia industriale; Psicometria; Psicologia dinamica; Tecnica dei tests; Tecnica dei metodi proiettivi; Tecnica delle interviste e dell'orientamento professionale. Il curriculum degli studi sarà fissato dal Consiglio della scuola per ogni singolo candidato, e comprenderà oltre alle materie costitutive, altre discipline scelte fra le seguenti: Psicologia speciale; Psicologia pedagogica; Psicologia applicata; Diagnostica psicologica; Analisi motivazionale; Psicopatologia; Psicologia medica; Psicopedagogia; Istituzioni matematiche; Sociologia; Statistica; Antropologia; È obbligatorio un internato di almeno due mesi in un Centro di orientamento professionale o in un Centro di psicologia applicata giudicato idoneo dal Consiglio direttivo. Possono essere iscritti direttamente al secondo anno i candidati che dopo la laurea abbiano acquistato particolare competenza nelle applicazioni della psicologia. I candidati che avranno ottemperato all'obbligo della frequenza e dell'internato e superato gli esami prescritti dal Consiglio direttivo (complessivamente non meno di dodici), saranno ammessi a discutere una tesi di specializzazione consistente in un contributo originale in una delle materie del ramo di specializzazione". Art. 344. - All'elenco delle Scuole di specializzazione della Facoltà di medicina e chirurgia è aggiunta la seguente con il conseguente spostamento della successiva numerazione: 25) Scuola di neurochirurgia, che conferisce il diploma di "Specialista in neurochirurgia". Art. 345. - Dopo l'ordinamento della Scuola di specializzazione di Chirurgia dell'infanzia è aggiunto il seguente ordinamento, relativo alla Scuola di specializzazione in Neurochirurgia: Scuola di Neurochirurgia (durata del corso anni 4) La Scuola di specializzazione in Neurochirurgia ha sede presso l'Istituto di neurochirurgia. Potranno essere ammessi alla Scuola di specializzazione in Neurochirurgia i laureati in Medicina e chirurgia presso Università italiane. Il numero massimo degli allievi è limitato ad un massimo di sei per ogni anno di corso. La durata del corso è di anni 4. Le norme per l'iscrizione, per gli esami, per le tasse ecc. sono quelle generali per le Scuole di specializzazione e di perfezionamento riferite negli articoli relativi al presente statuto. Non sono ammesse abbreviazioni di corso tranne su parere insindacabile del direttore della Scuola. Al termine di ogni anno gli specializzandi per essere ammessi all'anno successivo devono essere in possesso della relativa documentazione di frequenza e devono aver superato gli esami di profitto. Alla fine del 4° anno lo specializzando dovrà superare l'esame finale di diploma. Questo consisterà nella presentazione e discussione di una tesi scritta, preventivamente approvata, dal direttore della Scuola. Agli specializzandi che abbiano ottenuto l'approvazione nell'esame finale verrà rilasciato un diploma con la qualifica di "Specialista in neurochirurgia". Per la durata del corso è obbligatoria la frequenza presso l'Istituto di neurochirurgia. Insegnamenti per i 4 anni di corso 1° Anno: 1) Anatomia del sistema nervoso; 2) Fisiologia del sistema nervoso; 3) Semeiotica e clinica neurologica; 4) Fondamenti di clinica psichiatrica. 2° Anno: 1) Elettroencefalografia in neurochirurgia; 2) Neuro-oftalmologia; 3) Otolaringologia in neurochirurgia; 4) Clinica neurochirurgica (triennale). 3° Anno: 1) Neuro-radiologia; 2) Neuropatologia; 3) Fondamenti di anestesia neurochirurgica; 4) Clinica neurochirurgica (triennale). 4° Anno: 1) Clinica neurochirurgica (triennale); 2) Tecnica operatoria del sistema nervoso. L'esame di clinica neurochirurgica sarà sostenuto alla fine del 4° anno. Valgono tutte le norme di carattere generale relative alle Scuole di perfezionamento nelle specialità medicochirurgiche previsto dal vigente statuto universitario. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 agosto 1964 Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1964 Atti del Governo, registro n. 188, foglio n. 73. - DI PRETORO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-08-13;1212#art-1

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