Art. 1
In vigore dal 1 nov 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo, statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 188. - All'elenco degli insegnamenti impartiti dalla scuola di perfezionamento in "Diritto romano e diritti dell'Oriente mediterraneo" è soppresso quello di "Diritti indigeni coloniali".
Il titolo della scuola di perfezionamento in Otorinolaringoiatria è modificato in quello di "Scuola di specializzazione in Otorinolaringoiatria".
Art. 407. - L'elenco degli insegnamenti impartiti dalla scuola stessa è modificato come segue:
1) Clinica otorinolaringoiatrica (triennale)
2) Endoscopia (annuale)
3) Clinica oculistica in rapporto alla specialità (annuale);
4) Neuropatologia in rapporto alla specialità (annuale);
5) Anatomia ed Istologia patologica in rapporto alla specialità (annuale);
6) Clinica odontoiatrica in rapporto alla specialità (annuale);
7) Chirurgia plastica della specialità (annuale);
8) Audiologia ed elettronica audiologica (annuale);
9) Foniatria (annuale);
10) Patologia speciale e Tecnica operatoria del naso e seni paranasali (triennale);
11) Patologia speciale e Tecnica operatoria dell'orecchio (triennale);
12) Patologia speciale e Tecnica operatoria della faringe e laringe (triennale);
13) Esercitazioni cliniche (triennale).
Art. 454. - All'elenco degli insegnamenti del 2° anno impartiti dalla scuola di perfezionamento in Storia della medicina è aggiunto quello di:
"5) Storia dell'igiene e medicina preventiva".
Art. 523, relativo alla scuola di specializzazione in Farmacologia e tossicologia medica gli insegnamenti del 1° e 2° anno sono modificati come segue:
1° Anno:
L'insegnamento di cui al n. 4) è così modificato: "Natura ed origine dei farmaci - Relazione tra struttura chimica ed azione farmacologica".
Sono aggiunti, inoltre, i seguenti insegnamenti:
10) Principi e tecniche dell'anestesia
11) Chemioterapia I.
2° Anno:
L'insegnamento di cui al n. 7) è così modificato:
7) Chemioterapia II.
Il n. 13 di cui alla lettera a) è abrogato e sostituito dal seguente:
a) metodiche e tecniche di chemioterapia.
Art. 547, relativo alla Scuola speciale per ortottiste sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti per il 1° e 2° anno:
1° Anno:
5) Pleottica;
6) Esercitazioni di ortottica;
7) Esercitazioni di pleottica.
2° Anno:
4) Pleottica
5) Esercitazioni di ortottica;
6) Esercitazioni di pleottica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 agosto 1964
SEGNI
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 84. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-08-03;914#art-1