Art. 1

In vigore dal 1 nov 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo, statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 188. - All'elenco degli insegnamenti impartiti dalla scuola di perfezionamento in "Diritto romano e diritti dell'Oriente mediterraneo" è soppresso quello di "Diritti indigeni coloniali". Il titolo della scuola di perfezionamento in Otorinolaringoiatria è modificato in quello di "Scuola di specializzazione in Otorinolaringoiatria". Art. 407. - L'elenco degli insegnamenti impartiti dalla scuola stessa è modificato come segue: 1) Clinica otorinolaringoiatrica (triennale) 2) Endoscopia (annuale) 3) Clinica oculistica in rapporto alla specialità (annuale); 4) Neuropatologia in rapporto alla specialità (annuale); 5) Anatomia ed Istologia patologica in rapporto alla specialità (annuale); 6) Clinica odontoiatrica in rapporto alla specialità (annuale); 7) Chirurgia plastica della specialità (annuale); 8) Audiologia ed elettronica audiologica (annuale); 9) Foniatria (annuale); 10) Patologia speciale e Tecnica operatoria del naso e seni paranasali (triennale); 11) Patologia speciale e Tecnica operatoria dell'orecchio (triennale); 12) Patologia speciale e Tecnica operatoria della faringe e laringe (triennale); 13) Esercitazioni cliniche (triennale). Art. 454. - All'elenco degli insegnamenti del 2° anno impartiti dalla scuola di perfezionamento in Storia della medicina è aggiunto quello di: "5) Storia dell'igiene e medicina preventiva". Art. 523, relativo alla scuola di specializzazione in Farmacologia e tossicologia medica gli insegnamenti del 1° e 2° anno sono modificati come segue: 1° Anno: L'insegnamento di cui al n. 4) è così modificato: "Natura ed origine dei farmaci - Relazione tra struttura chimica ed azione farmacologica". Sono aggiunti, inoltre, i seguenti insegnamenti: 10) Principi e tecniche dell'anestesia 11) Chemioterapia I. 2° Anno: L'insegnamento di cui al n. 7) è così modificato: 7) Chemioterapia II. Il n. 13 di cui alla lettera a) è abrogato e sostituito dal seguente: a) metodiche e tecniche di chemioterapia. Art. 547, relativo alla Scuola speciale per ortottiste sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti per il 1° e 2° anno: 1° Anno: 5) Pleottica; 6) Esercitazioni di ortottica; 7) Esercitazioni di pleottica. 2° Anno: 4) Pleottica 5) Esercitazioni di ortottica; 6) Esercitazioni di pleottica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 agosto 1964 SEGNI GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1964 Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 84. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-08-03;914#art-1

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