Art. 1
In vigore dal 1 nov 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica, istruzione Sulla proposta del Ministro per la pubblica, istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 9. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti quelli di:
"Organizzazione internazionale" e di "Economia internazionale".
Art. 10, relativo alle propedeuticità del corso di laurea in giurisprudenza, il quarto comma è così modificato:
"L'esame di diritto costituzionale precede quelli di diritto amministrativo, di diritto internazionale e di diritto regionale".
Art. 12. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze politiche sono aggiunti quelli di:
"Organizzazione internazionale" e di "Economia internazionale".
Art. 18. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Economia e commercio è aggiunto quello di:
"Sociologia industriale".
L'insegnamento complementare di "Storia delle esplorazioni geografiche" è soppresso.
La scuola di specializzazione in Odontoiatria e protesi dentaria cambia denominazione in quella di "Odontostomatologia".
Art. 137. - Gli insegnamenti impartiti dalla scuola per il 1° e 2° anno sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
1° Anno:
Embriologia, anatomia e fisiologia della bocca e dei denti;
Patologia speciale odontostomatologica;
Pedodontia;
Ortognatodonzia (biennale);
Anestesia e chirurgia dentaria;
Odontotecnica;
Paradeontologia;
Radiologia.
2° Annuo Clinica odontostomatologica;
Odontoiatria conservativa Protesi dentaria;
Ortognatodonzia;
Chirurgia orale e maxillo-facciale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 agosto 1964
SEGNI
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 83. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-08-03;913#art-1