Art. 1

In vigore dal 1 nov 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica, istruzione Sulla proposta del Ministro per la pubblica, istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 9. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti quelli di: "Organizzazione internazionale" e di "Economia internazionale". Art. 10, relativo alle propedeuticità del corso di laurea in giurisprudenza, il quarto comma è così modificato: "L'esame di diritto costituzionale precede quelli di diritto amministrativo, di diritto internazionale e di diritto regionale". Art. 12. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze politiche sono aggiunti quelli di: "Organizzazione internazionale" e di "Economia internazionale". Art. 18. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Economia e commercio è aggiunto quello di: "Sociologia industriale". L'insegnamento complementare di "Storia delle esplorazioni geografiche" è soppresso. La scuola di specializzazione in Odontoiatria e protesi dentaria cambia denominazione in quella di "Odontostomatologia". Art. 137. - Gli insegnamenti impartiti dalla scuola per il 1° e 2° anno sono abrogati e sostituiti dai seguenti: 1° Anno: Embriologia, anatomia e fisiologia della bocca e dei denti; Patologia speciale odontostomatologica; Pedodontia; Ortognatodonzia (biennale); Anestesia e chirurgia dentaria; Odontotecnica; Paradeontologia; Radiologia. 2° Annuo Clinica odontostomatologica; Odontoiatria conservativa Protesi dentaria; Ortognatodonzia; Chirurgia orale e maxillo-facciale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 agosto 1964 SEGNI GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1964 Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 83. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-08-03;913#art-1

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