Art. 1

In vigore dal 31 ott 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 24. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze politiche sono aggiunti i seguenti: Matematica per economisti; Scienza della politica; Storia contemporanea; Storia dei partiti e movimenti politici; Storia del sindacalismo e del movimento operaio; Diritto pubblico romano; Diritto privato comparato. Art. 41. - Agli Istituti annessi alla Sezione di laurea in lingue e letterature straniere della Facoltà di economia e commercio, sono aggiunti i seguenti: Istituto di filologia germanica; Istituto di lingua e letteratura russa. Art. 82, relativo al corso di laurea in Matematica è abrogato e sostituito dal seguente: La durata del corso degli studi per la laurea in Matematica è di quattro anni. Titolo di ammissione è il diploma di maturità classica odi maturità scientifica. Possono inoltre essere ammessi i diplomati dagli Istituti tecnici industriali, agrari, nautici e per geometri ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Il corso di studi si distingue in tre indirizzi: generale, didattico, applicativo. 1° biennio: Sono insegnamenti fondamentali comuni a tutti gli indirizzi: per il primo anno: 1) Analisi matematica I; 2) Geometria I; 3) Algebra; 4) Fisica generale I; per il secondo anno: 1) Analisi matematica II; 2) Geometria II; 3) Meccanica razionale; 4) Fisica generale II. 2° biennio: Sono insegnamenti fondamentali comuni ai tre indirizzi per il terzo anno 1) Istituzioni di analisi superiore 2) Istituzioni di geometria superiore 3) Istituzioni di fisica matematica. L'insegnamento di Istituzioni di analisi superiore o quello di Istituzioni di fisica matematica potrà essere sostituito con quello fondamentale di Metodi matematici della fisica del corso di laurea in Fisica. Sono insegnamenti fondamentali, per l'indirizzo generale 1) Analisi superiore 2) Geometria superiore; per l'indirizzo applicativo; 1) Calcoli numerici, grafici, meccanici ed elettronici; 2) Matematiche superiori per l'indirizzo didattico 1) Matematiche complementari; 2) Teoria delle funzioni. Sono insegnamenti complementari comuni ai tre indirizzi: Insegnamenti complementari ad indirizzo fisico: Astronomia, Calcolo delle probabilità, Cibernetica e teoria dell'informazione, Complementi di fisica generale, Elettronica, Fisica dello stato solido, Fisica matematica, Fisica nucleare, Fisica superiore, Fisica teorica, Geodesia, Istituzioni di fisica teorica, Meccanica quantistica, Meccanica statistica, Meccanica superiore, Onde elettromagnetiche, Relatività, Teoria ed applicazioni delle macchine calcolatrici. Insegnamenti complementari ad indirizzo matematico: Algebra superiore, Analisi funzionale, Analisi superiore, Astronomia, Calcolo delle probabilità, Cibernetica e teorica dell'informazione, Economia matematica, Geodesia, Geometria algebrica, Geometria differenziale, Logica matematica, Matematica finanziaria ed attuariale, Matematiche elementari da un punto di vista superiore, Pedagogia, Statistica matematica, Storia delle matematiche, Teoria dei numeri, Teoria ed applicazioni delle macchine calcolatrici, Topologia. Ciascuno degli insegnamenti, sia fondamentali che complementari importa un esame finale. Ciascun insegnamento fondamentale di ciascuno dei tre indirizzi è insegnamento complementare per quegli indirizzi per cui esso non è fondamentale. Per essere ammesso al secondo anno lo studente deve aver ottenuto le firme di frequenza dei tre corsi di "Analisi matematica I", "Geometria I", "Algebra" e deve aver superato almeno due dei relativi esami finali. Le frequenze a tutti i corsi del primo biennio devono procedere l'iscrizione ai corsi del secondo biennio. La scelta fra i tre indirizzi avviene all'inizio del terzo anno. Per essere ammesso all'esame di laurea per l'indirizzo scelto lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali per tale indirizzo ed in almeno due insegnamenti da lui scelti fra i complementari. Art. 84. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali è aggiunto quello di "Cristallografia". Art. 89. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze geologiche è aggiunto quello di "Cristallografia". Art. 127. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze agrarie sono aggiunti quelli di: 24) Fisiologia vegetale; 25) Cooperazione agricola; 26) Tecnica della conservazione dei prodotti agricoli; 27) Scienza dell'alimentazione del bestiame. Art. 131, relativo alle propedeuticità del corso di laurea in Scienze agrarie, è modificato nel senso che è aggiunto il seguente comma: "Gli esami di Botanica generale, Botanica sistematica, Agronomia generale e coltivazioni erbacee I e II debbono essere superati prima di quello riguardante l'Agricoltura tropicale e subtropicale". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 agosto 1964 SEGNI GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1964 Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 96. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-08-03;903#art-1

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