Art. 1

In vigore dal 15 dic 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, numero 1540 e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 39. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere sono aggiunti quelli di: Storia delle dottrine politiche; Storia di Trieste e della Regione Giulia; Filologia greco-latina. Gli insegnamenti complementari di "Filologia latina" e di "Filologia greca" sono soppressi. Art. 45. - All'elenco degli Istituti della Facoltà di lettere o filosofia sono aggiunti quelli di: Istituto di studi bizantini e neo-cilenici. Istituto di archeologia e storia dell'arte greca e romana. Istituto di storia dell'arte medioevale e moderna. L'istituto di "Storia dell'arte antica e moderna" è soppresso. Art. 58. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica (indirizzo organico biologico) sono aggiunti quelli di: Chimica teorica; Strutturistica chimica; Chimica organica superiore; Complementi di matematiche. Art. 61. - All'elenco degli insegnamenti complementari dei corso di laurea in Scienze naturali sono aggiunti quelli di: Statistica; Embriologia sperimentale; Citologia. Art. 76. - La parte riguardante gli insegnamenti del corso di laurea in Ingegneria civile (edile, idraulica e trasporti) è abrogata e sostituita dal seguente: Per la laurea in Ingegneria civile, comuni alle tre sezioni: 1) Architettura tecnica I; 2) Architettura tecnica II; 3) Costruzioni idrauliche; 4) Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti; 5) Elettrotecnica; 6) Fisica tecnica; 7) Idraulica; 8) Meccanica applicata alle macchine e Macchine; 9) Scienza delle costruzioni I; 10) Scienza delle costruzioni II; 11) Tecnica delle costruzioni; 12) Topografia; 13) Tecnologie dei materiali e chimica applicata. Per la sezione edile: 14) Architettura e composizione architettonica; 15) Progettazione integrale; 16) Tecnica urbanistica; e costituiranno gruppi di indirizzi i seguenti insegnamenti: per l'indirizzo a): 17) Pianificazione urbanistica; 18) Storia delle tecniche architettoniche; 19) Storiografia e critica dell'architettura; per l'indirizzo b): 17) Tecnica delle costruzioni II; 18) Tecnica delle fondazioni; 19) Storia delle tecniche architettoniche. Per la Sezione idraulica: 14) Estimo ed economia; 15) Impianti speciali idraulici; 16) Legislazione del lavoro e delle opere pubbliche; 17) Geotecnica; e costituiranno gruppi di indirizzi i seguenti insegnamenti: per l'indirizzo a): 18) Complementi di costruzioni idrauliche; 19) Costruzioni marittime. per l'indirizzo b): 18) Complementi di costruzioni idrauliche; 19) Idraulica agraria. Per la Sezione trasporti: 14) Estimo ed economia; 15) Legislazione del lavoro e delle opere pubbliche; 16) Tecnica ed economia dei trasporti; e costituiranno gruppi di indirizzi i seguenti insegnamenti: Per l'indirizzo a): 17) Tecnica del traffico e della circolazione; 18) Geotecnica; 19) Trazione elettrica. Per l'indirizzo b): 17) Tecnica delle costruzioni II; 18) Costruzioni marittime; 19) Tecnica delle fondazioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 agosto 1964 SEGNI GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1964 Atti del Governo, registro n. 188, foglio n. 104. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-08-03;1219#art-1

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