Art. 1
In vigore dal 15 dic 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, numero 1540 e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 39. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere sono aggiunti quelli di:
Storia delle dottrine politiche;
Storia di Trieste e della Regione Giulia;
Filologia greco-latina.
Gli insegnamenti complementari di "Filologia latina" e di "Filologia greca" sono soppressi.
Art. 45. - All'elenco degli Istituti della Facoltà di lettere o filosofia sono aggiunti quelli di:
Istituto di studi bizantini e neo-cilenici.
Istituto di archeologia e storia dell'arte greca e romana.
Istituto di storia dell'arte medioevale e moderna.
L'istituto di "Storia dell'arte antica e moderna" è soppresso.
Art. 58. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica (indirizzo organico biologico) sono aggiunti quelli di:
Chimica teorica;
Strutturistica chimica;
Chimica organica superiore;
Complementi di matematiche.
Art. 61. - All'elenco degli insegnamenti complementari dei corso di laurea in Scienze naturali sono aggiunti quelli di:
Statistica;
Embriologia sperimentale;
Citologia.
Art. 76. - La parte riguardante gli insegnamenti del corso di laurea in Ingegneria civile (edile, idraulica e trasporti) è abrogata e sostituita dal seguente:
Per la laurea in Ingegneria civile, comuni alle tre sezioni:
1) Architettura tecnica I;
2) Architettura tecnica II;
3) Costruzioni idrauliche;
4) Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti;
5) Elettrotecnica;
6) Fisica tecnica;
7) Idraulica;
8) Meccanica applicata alle macchine e Macchine;
9) Scienza delle costruzioni I;
10) Scienza delle costruzioni II;
11) Tecnica delle costruzioni;
12) Topografia;
13) Tecnologie dei materiali e chimica applicata.
Per la sezione edile:
14) Architettura e composizione architettonica;
15) Progettazione integrale;
16) Tecnica urbanistica;
e costituiranno gruppi di indirizzi i seguenti insegnamenti:
per l'indirizzo a):
17) Pianificazione urbanistica;
18) Storia delle tecniche architettoniche;
19) Storiografia e critica dell'architettura;
per l'indirizzo b):
17) Tecnica delle costruzioni II;
18) Tecnica delle fondazioni;
19) Storia delle tecniche architettoniche.
Per la Sezione idraulica:
14) Estimo ed economia;
15) Impianti speciali idraulici;
16) Legislazione del lavoro e delle opere pubbliche;
17) Geotecnica;
e costituiranno gruppi di indirizzi i seguenti insegnamenti:
per l'indirizzo a):
18) Complementi di costruzioni idrauliche;
19) Costruzioni marittime.
per l'indirizzo b):
18) Complementi di costruzioni idrauliche;
19) Idraulica agraria.
Per la Sezione trasporti:
14) Estimo ed economia;
15) Legislazione del lavoro e delle opere pubbliche;
16) Tecnica ed economia dei trasporti;
e costituiranno gruppi di indirizzi i seguenti insegnamenti:
Per l'indirizzo a):
17) Tecnica del traffico e della circolazione;
18) Geotecnica;
19) Trazione elettrica.
Per l'indirizzo b):
17) Tecnica delle costruzioni II;
18) Costruzioni marittime;
19) Tecnica delle fondazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 agosto 1964
SEGNI
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1964
Atti del Governo, registro n. 188, foglio n. 104. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-08-03;1219#art-1