Art. 1
In vigore dal 17 nov 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 20. - All'elenco degli Istituti annessi alla Facoltà di economia e commercio sono aggiunti quelli di:
"Istituto di diritto privato; Istituto di scienze demografiche".
Art. 23. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti quelli di:
36) Topografia dell'Italia antica;
37) Storia della Chiesa;
38) Archeologia dell'Africa romana e antichità provinciali;
39) Filologia umanistica;
40) Geografia economica;
41) Paleografia greca;
42) Teoria del restauro;
43) Sociologia.
Art. 24. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Filosofia è aggiunto quello di: "Filosofia della scienza".
Dopo l'art. 30 e con il conseguente spostamento della numerazione successiva è inserito il seguente nuovo articolo.
Art. 31. - Presso la Facoltà di lettere e filosofia funziona l'Istituto di filosofia".
Dopo l'art. 36 e con il conseguente spostamento della numerazione successiva è inserito il seguente nuovo articolo.
Art. 37. - Presso la Facoltà di medicina e chirurgia funzionano i seguenti Istituti:
"Istituto di microbiologia; Tisiologia".
Art. 46, relativo alle propedeuticità dei corsi di laurea della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è modificato nel senso che sono aggiunti le seguenti:
e) per la laurea in Scienze geologiche:
l'esame di Chimica generale ed inorganica e l'esame di Fisica sperimentale devono precedere quello di Mineralogia; l'esame di Mineralogia deve precedere quello di Petrografia, Geologia, Mineralogia applicata e Geochimica; l'esame di Petrografia deve precedere quello di Vulcanologia e quello di Giacimenti minerari; l'esame di Paleontologia deve precedere quello di Geologia; l'esame di Geologia deve precedere quello di Geologia applicata e quello di Geologia regionale; l'esame di Matematica deve precedere quello di Fisica; l'esame di Geografia generale deve precedere quello di Geologia; gli esami di Mineralogia e paleontologia devono precedere quello di Sedimentologia;
f) per la laurea in Scienze biologiche: gli esami di Chimica generale ed inorganica e di Chimica organica devono precedere quello di Chimica biologica e questo quello di Fisiologia generale.
Art. 47, relativo alle modalità dell'esame di laurea dei corsi della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è modificato nel senso che il quinto comma, è abrogato e sostituito dal seguente:
"Tali prove consistono:
per la laurea in Chimica in un'analisi qualitativa inorganica ed in una quantitativa inorganica ed organica;
per la laurea in Scienze naturali, in una prova, sulle materie biologiche (Zoologia e Botanica a scelta del candidato) e in una prova su quelle non biologiche (Mineralogia e Geologia a scelta del candidato);
per la laurea in Scienze geologiche, la prova pratica per l'esame di laurea consiste in una prova in Mineralogia ed in una in Geologia; per la laurea in Scienze biologiche, il candidato dovrà superare una prova di Botanica ed una a sua scelta di Zoologia o di Anatomia comparata.
Tali prove pratiche non hanno carattere preclusivo".
Art. 62. - Le propedeuticità della lettera f) è modificato nel senso che l'esame di Tecnica, delle iperfrequenze debba essere preceduto da quello di Campi elettromagnetici e circuiti.
Art. 84. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Materie letterarie sono aggiunti quelli di:
14) Storia della Chiesa;
15) Geografia politica ed economica;
16) Storia contemporanea;
17) Storia ed istituzioni mussulmane;
18) Archivistica.
Art. 86. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere sono aggiunti quelli di:
11) Lingua e letteratura albanese;
12) Letteratura anglo-americana;
13) Lingua e letteratura araba;
14) Linguistica generale.
Art. 94. - All'elenco delle Scuole di specializzazione presso la Facoltà di medicina e chirurgia è aggiunta quella di:
Scuola di specializzazione in Malattie dell'apparato digerente.
Dopo l'art. 144, è aggiunto il seguente nuovo articolo, relativo alla istituzione della Scuola di specializzazione in Malattie dell'apparato digerente.
Scuola di specializzazione in Malattie dell'apparato digerente
Art. 145.
1° Anno:
Anatomia patologica speciale, Fisiopatologia dell'apparato digerente, Semeiotica fisica e funzionale dell'apparato digerente, Esami di laboratorio e tecniche strumentali in relazione alle malattie dell'apparato digerente, Clinica delle malattie dell'apparato digerente (biennale).
2° Anno:
Esami di laboratorio e radiologia in relazione alle malattie dell'apparato digerente, Clinica, delle malattie dell'apparato digerente (biennale), Farmacologia e terapia dell'apparato digerente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 agosto 1964
SEGNI
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 163 - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-08-03;1040#art-1