Art. 3

In vigore dal 11 ott 1964
Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 luglio 1964 SEGNI SARAGAT Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1964 Atti del Governo, registro n. 186, foglio n. 115. - DI PRETORO
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