Art. 3
In vigore dal 11 ott 1964
Il presente decreto ha effetto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 luglio 1964
SEGNI
SARAGAT
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1964
Atti del Governo, registro n. 186, foglio n. 114. - DI PRETORO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-07-27;774#art-3