Art. 1

In vigore dal 3 set 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visti gli articoli 11 e 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359; Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta; Visto il decreto presidenziale 30 ottobre 1961, n. 1191, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 25 novembre 1961, relativo alla dichiarazione di pubblica utilità di opera da costruirsi dalla Marina militare nel territorio del comune di Castel San Giorgio (Salerno); Sulla proposta del Ministro per la difesa; Decreta: Articolo unico Il termine previsto dall'art. 2, primo comma, del decreto presidenziale 30 ottobre 1961, n. 1191, citato nelle premesse, e prorogato di ventiquattro mesi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 luglio 1964 SEGNI ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1964 Atti del Governo, registro n. 185, foglio n. 36. - VILLA
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