Art. 1
In vigore dal 22 set 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;
Visti il regio decreto 14 aprile 1939, n. 771, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo "Fiera di Foggia", con sede in Foggia, e il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1956, n. 261, che ne ha approvato il vigente statuto;
Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente in data 28 dicembre 1963, n. 74, relativa alla modifica dell'art. 8, del predetto statuto;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;
Decreta:
Lo statuto dell'Ente autonomo "Fiera di Foggia", con sede in Foggia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1956, n. 261, è modificato come appresso.
L'art. 8 è abrogato e sostituito dal seguente:
"Il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, è costituito dai seguenti, membri:
a) uno in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;
b) uno in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
c) uno in rappresentanza della Prefettura di Foggia;
d) due in rappresentanza del comune di Foggia;
e) due in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale di Foggia;
f) uno in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Foggia;
g) uno in rappresentanza del Banco di Napoli;
h) uno in rappresentanza degli agricoltori di Foggia i) uno in rappresentanza dei commercianti di Foggia;
l) uno in rappresentanza degli industriali di Foggia;
m) un membro rappresentante di ciascun ente benemerito;
n) uno designato dalla Camera confederale del lavoro di Foggia;
o) uno in rappresentanza dei dirigenti di aziende;
p) uno in rappresentanza dell'Ente provinciale per il turismo di Foggia;
q) uno in rappresentanza della Confederazione italiana sindacati lavoratori - Unione sindacale di Foggia;
r) uno in rappresentanza della Federazione coltivatori diretti di Foggia;
s) uno in rappresentanza dell'Associazione provinciale degli artigiani di Foggia;
t) uno in rappresentanza dell'Associazione provinciale allevatori;
u) uno in rappresentanza della Federazione nazionale dottori in scienze agrarie.
Il Consiglio di amministrazione designerà tra i suoi membri due vice presidenti, che sostituiranno il presidente in caso di assenza o di impedimento; questi sono nominati con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio.
In mancanza di delega, le funzioni presidenziali sono esercitate dal vice presidente più anziano di carica e, in caso di pari anzianità di carica; dal più anziano di età.
Tutte le predette cariche sono gratuite".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 luglio 1964
SEGNI
MEDICI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1964
Atti del Governo, registro n. 185, foglio n. 69. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-07-18;724#art-1