Art. 1
In vigore dal 30 ott 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università, anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 12. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza è aggiunto quello di "Diritto fallimentare".
Art. 27. - All'elenco degli Istituti annessi alla Facoltà di economia e commercio è aggiunto il seguente:
"Istituto di matematica finanziaria".
Art. 35. - Dall'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Materie letterarie è soppresso quello di "Istituzioni giuridiche ed economiche della Sardegna" e sostituito con quello di "Storia delle istituzioni giuridiche ed economiche della Sardegna".
Art. 36. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Pedagogia sono aggiunti quelli di:
Storia della filosofia contemporanea;
Storia della pedagogia;
Storia e critica del cinema;
Sociologia;
Antropologia culturale;
Psicologia dell'età evolutiva Storia delle istituzioni giuridiche ed economiche della Sardegna.
L'insegnamento complementare di "Istituzioni giuridiche ed economiche della Sardegna", è soppresso.
Art. 37. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere è aggiunto quello di:
"Letteratura anglo-americana".
Art. 49. - All'elenco degli Istituti della Facoltà di magistero sono aggiunti i seguenti:
Istituto di pedagogia;
Istituto di psicologia e sociologia.
L'Istituto di "Pedagogia e sociologia" è soppresso.
Art. 50. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia è aggiunto quello di:
"Clinica chirurgica pediatrica".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 luglio 1964
SEGNI
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 72. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-07-12;892#art-1