Art. 1

In vigore dal 15 ott 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, numero 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846 e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per da pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 29. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere sono aggiunti i seguenti: Storia della Chiesa; Storia delle dottrine politiche; Storia delle esplorazioni geografiche; Storia americana; Storia dell'Europa orientale; Storia dei Paesi afro-asiatici; Storia e geografia, dell'Asia orientale; Teoria e storia della storiografia; Storia religiosa dell'Oriente cristiano. Art. 45. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia è aggiunto quello di "Ematologia". Art. 50. - Agli insegnamenti complementari del orso di laurea in Chimica sono aggiunti i seguenti: Per l'indirizzo organico-biologico: 24) Chimica degli idrocarburi naturali e derivati; 26) Spettroscopia molecolare; 26) Biopolimeri (Biochimica macroniolecolare); 27) Chimica delle radiazioni; 28) Pietrolchimica; 29) Chimica organica, superiore; 30) Chimica delle sostanze organiche naturali; 31) Chimica analitica strumentale con esercitazioni; 32) Cinetica chimica; 33) Chimica dei composti di coordinazione. Per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico: 21) Spettroscopia molecolare; 22) Chimica delle radiazioni; 23) Chimica fisica dello stato solido; 24) Cristallochimica-inorganica; 25) Chimica analitica strumentale con esercitazioni; 26) Cinetica chimica; 27) Chimica inorganica, applicata; 28) Chimica inorganica superiore; 29) Chimica dei composti di coordinazione. Nello stesso articolo le norme riguardanti le propedeuticità di iscrizioni e di esami sono abrogate e sostituite dalle seguenti: a) I tre insegnamenti complementari di analisi matematica, di geometria analitica con elementi di proiettiva e di meccanica razionale con elementi di statica grafica possono sostituire l'unico insegnamento fondamentale di istituzioni di matematiche (biennale). b) Per l'insegnamento di analisi matematica, vale la norma stabilita per il corso di laurea in Matematica; c) Per ottenere, l'iscrizione al triennio di applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti per il triennio di applicazione e almeno in sette da lui scelti fra i complementari del gruppo seguito; d) Per l'iscrizione al corso di "Esercitazioni di analisi chimica qualitativa" occorre aver superato l'esame di "Esercitazioni di preparazioni chimiche". e) Per l'iscrizione ai corsi di "Esercitazioni di preparazioni chimiche IV" ed "Esercitazioni di analisi chimica applicata" è necessario aver ottenuto l'attestazione di frequenza relativa al corso di "Esercitazioni di analisi chimica quantitativa". f) Per l'iscrizione ai corsi di "Esercitazioni di chimica organica ed Analisi organica" e (Chimica biologica" occorre aver superato gli esami di "Chimica organica I e II". g) Per l'iscrizione al corso di "Chimica organica industriale" occorre aver superato l'esame di "Chimica organica I" ed aver ottenuto l'attestazione di frequenza del corso di "Chimica organica II". h) Per gli esami dovranno osservarsi le seguenti propedeuticità: 1) Gli esami di "Istituzioni di matematiche I", "Chimica generale ed inorganica I" e "Fisica sperimentale I" devono precedere l'esame di "Mineralogia con esercitazioni pratiche". 2) L'esame di "Chimica fisica I con esercizi" deve precedere quello di "Chimica fisica II con esercizi". 3) L'esame eventuale di "Analisi matematica I" deve precedere quello di "Analisi matematica II" e questo deve precedere l'esame di "Meccanica razionale". 4) Per sostenere l'esame di "Chimica organica industriale" occorre aver superato quello di "Chimica organica II". i) Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti per il triennio di applicazione e almeno in sette da lui scelti tra i complementari del gruppo seguito. l) I sette insegnamenti complementari che, per ciascuno dei due indirizzi del triennio di applicazione, sono segnati con asterisco si intendono consigliati in via preferenziale. Tuttavia, ove lo studente intenda scegliere per l'indirizzo prescelto uno o più insegnamenti complementari diversi dai predetti, deve, all'atto dell'iscrizione al 1° anno degli studi di applicazione, chiederne convalida alla Facoltà. La scelta fatta in tal modo è impegnativa e non può subire comunque variazioni durante il corso degli studi. Art. 51. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica industriale sono aggiunta i seguenti: 23) Chimica degli idrocarburi naturali e derivati; 24) Spettroscopia molecolare; 25) Biopolimeri (Biochimica macromolecolare); 26) Chimica delle radiazioni; 27) Petrolchimica; 28) Chimica analitica strumentale con esercitazioni; 29) Cinetica chimica. Nello stesso articolo le norme riguardanti le propedeuticità di iscrizioni e di esami sono abrogate e sostituite dalle seguenti: Le norme di cui alle lettere a), b), e), d), g), h), per la laurea in chimica valgono anche per la laurea in Chimica industriale. a) Per l'iscrizione al corso di "Esercitazioni di Chimica industriale (I parte)" occorre aver superato l'esame di "Chimica organica I" ed aver ottenuto la attestazione di frequenza relativa al corso di "Esercitazioni di analisi chimica quantitativa". b) Per l'iscrizione al corso di "Esercitazioni di Chimica industriale (II parte)" occorre aver ottenuto l'attestazione di frequenza relativa al corso di "Esercitazioni di Chimica industriale (I parte)". c) Per gli esami dovranno osservarsi le seguenti propedeuticità: 1) Gli esami di "Chimica organica (I e II parte)" devono precedere quello di "Chimica industriale (parte organica)". 2) L'esame di "Esercitazioni di Analisi chimica quantitativa" deve precedere quello di "Esercitazioni di Chimica industriale (I e II parte)". 3) L'esame di "Chimica fisica I con esercizi" deve precedere quelli di "Chimica industriale I e II". 4) L'esame di e Fisica tecnica" deve precedere quelli di "Impianti industriali chimici I e II". d) Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del triennio di applicazione e almeno in quattro da lui scelti tra i complementari. e) I laureati in Chimica potranno essere ammessi al quarto anno di corso della laurea in Chimica industriale, e dovranno seguire i corsi e sostenere gli esami delle seguenti materie fondamentali: 1) Chimica industriale (biennale); 2) Impianti industriali chimici con elementi di disegno (biennale); 3) Elementi di diritto, di economia e di legislazione sociale; 4) Fisica tecnica; 5) Esercitazioni di Chimica industriale (biennale). L'esame di Fisica tecnica, eventualmente già sostenuto per la laurea in Chimica, potrà essere convalidato agli effetti dell'iscrizione al quarto anno di corso per la laurea in Chimica industriale. Art. 56. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze geologiche sono aggiunti i seguenti: 21) Geidrologia; 22) Sedimentologia; 23) Oceanografia fisica; 24) Mineralogia applicata. Art. 58. - È modificato nel senso che anche l'insegnamento biennale di Fisiologia generale è aggiunto all'elenco degli insegnamenti biennali, che importano un esame alla fine di ciascun anno di corso. Art. 80, relativo agli insegnamenti della Scuola di perfezionamento in Filosofia è abrogato e sostituito dal seguente: "Le materie costitutive per conseguire il diploma di perfezionamento in Filosofia sono cinque, tre biennali e due annuali. Sono obbligatori come biennali gli esami di: Filosofia teoretica; Storia della filosofia; Filosofia morale. Gli altri due esami possono essere scelta tra le seguenti discipline: Estetica; Pedagogia Storia della filosofia antica; Storia della filosofia medioevale; Filosofia della religione; Filosofia della scienza; Storia della letteratura latina medioevale; Letteratura greca; Paleografia e diplomatica; Psicologia; Biologia (delle razze umane); Economia politica; Storia delle dottrine politiche; Filosofia del diritto; Storia della filosofia moderna e contemporanea; Sociologia. Gli articoli 137 e 138 della Scuola di specializzazione in Radiologia medica sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Art. 137. - Gli insegnamenti impartiti dalla Scuola sono: a) Elettrologia e fisica delle radiazioni; b) Diagnostica radiologica (tecnica, anatomia e fisiologia semeiotica, diagnostica); c) Radiobiologia; d) Radioterapia (raggi X, sostanze radioattive naturali ed artificiali); e) Patologia da radiazioni e protezione. L'insegnamento sarà teorico e pratico; verranno illustrati casi scelti fra gli ammalati degenti nelle Cliniche e nell'Ospedale di San Martino o frequentanti l'ambulatorio dell'Istituto di radiologia, il corso sarà completato da lezioni tenute da professori titolari della Facoltà di Medicina e chirurgia di Genova su argomenti attinenti alla Radiologia. Art. 138. - Il corso ha la durata di tre anni; verranno accettati 20 allievi ogni anno di corso. Dopo l'art. 235 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in Igiene e medicina scolastica. Scuola di specializzazione in Igiene e medicina scolastica. Art. 236. - Presso l'Istituto di igiene è istituita la Scuola di specializzazione in Igiene e medicina scolastica che ha lo scopo di conferire la necessaria competenza teorica e pratica ai laureati in Medicina e chirurgia i quali intendono conseguire il diploma di specializzazione in Igiene e medicina scolastica. La Scuola ha la durata di due anni. Ad essa possono iscriversi i laureati in Medicina e chirurgia. Le norme per le iscrizioni, per gli esami, le tasse, ecc. sono quelle generali per le scuole di specializzazione e di perfezionamento riferite negli articoli da 91 a 107 dello statuto di questa Università. Art. 237. - Gli insegnamenti impartiti nella suddetta Scuola sono i seguenti: 1° anno: Demografia e statistica sanitaria; Igiene dell'alimentazione; Igiene scolastica; Legislazione scolastica Fisiopatologia della crescenza; Patologia e clinica delle malattie dell'età scolare (biennale) Epidemiologia e profilassi delle malattie dell'età scolare (biennale). 2° anno: Pedagogia ed ortofrenia; Psicologia; Auxologia ed educazione fisica; Educazione sanitaria e propaganda igienica; Patologia e clinica delle malattie dell'età, scolare; Epidemiologia e profilassi delle malattie dell'età scolare. Il numero e la distribuzione delle ore di lezione sono fissati dal direttore della Scuola al principio di ogni anno accademico. Avranno inoltre luogo esercitazioni pratiche delle materie oggetto di insegnamento. Il numero massimo dei posti per detta Scuola è fissato in n. 20 per ogni anno. Art. 238. - Al termine del secondo anno gli allievi che hanno frequentato il corso saranno ammessi all'esame di diploma consistente nella presentazione e discussione di una tesi scritta di argomento pertinente all'igiene e medicina scolastica, in una prova orale teorica ed in una prova pratica. Agli allievi che hanno ottenuto l'approvazione nello esame di diploma sarà rilasciato il diploma di specializzazione in Igiene e medicina scolastica, valido a tutti gli effetti di legge. Gli articoli da 239 a 250, relativi alla Scuola di perfezionamento in Fisica, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di perfezionamento in fisica Art. 239. - La Scuola di perfezionamento in Fisica, istituita presso la Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali, ha fine scientifico e rilascia un diploma di perfezionamento in Fisica. Il corso degli studi ha, la, durata di due anni. Non sono consentite abbreviazioni di corso. Art. 240. - La Scuola è retta da un direttore assistito da un Consiglio; il direttore della Scuola è nominato dal rettore su designazione del Consiglio di Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali. Il Consiglio della scuola è costituito da tutti gli insegnanti i cui insegnamenti fanno parte della medesima, ed è presieduto dal direttore. Gli insegnanti della scuola sono proposti dal direttore, che può sceglierli tra i professori di ruolo, tra i liberi docenti, tra gli assistenti o anche tra persone di riconosciuta competenza in uno degli indirizzi trattati nella Scuola; tali proposte sono approvate dal Consiglio della Facoltà. Art. 241. - Alla Scuola di perfezionamento in Fisica vengono ammessi i laureati in Fisica; a giudizio del Consiglio della scuola potranno essere ammessi candidati in possesso di laurea in altra materia, o titolo giudicato equivalente. È data, facoltà al direttore di stabilire, prima dell'inizio di ogni anno accademico, un numero massimo di iscrizioni oltre al quale potranno non essere accolte le domande eccedenti. Art. 242. - La sorveglianza degli iscritti per tutto quanto riguarda la loro attività spetta al direttore della Scuola. La frequenza ai singoli insegnamenti deve essere attestata dai rispettivi insegnanti. Art. 243. - La Commissione per gli esami di profitto sono formate dal professore della materia, e da altri due insegnanti della Scuola. Art. 244. - La Commissione per gli esami di diploma è formata da quattro membri (tra i quali il relatore) scelti dal direttore tra gli insegnanti della Scuola stessa e da un correlatore, nominato dal Consiglio dei professori nella persona di un competente nel soggetto particolare della dissertazione, il quale non faccia parte dell'Università di Genova. L'esame di diploma, il quale potrà essere sostenuto solo dopo che l'allievo abbia superato gli esami di profitto previsti dall'art. 245, consisterà nella discussione sopra una dissertazione originale scritta. Art. 245. - Per poter adire all'esame di diploma, gli iscritti alla Scuola dovranno, durante la loro permanenza nella Scuola stessa, superare almeno cinque esami scelti tra gli insegnamenti sotto specificati o un numero corrispondente se si tratta di insegnamenti semestrali (vedi articolo 246). Art. 246. - Il direttore proporrà all'inizio di ciascun anno al Consiglio di Facoltà di Scienze l'elenco dei professori incaricati dei corsi; questi verranno nominati dal Consiglio di Facoltà. Gli insegnamenti saranno scelti secondo il seguente piano dal Consiglio dei professori della Scuola: 1) Fisica delle particelle elementari; 2) Fisica nucleare teorica; 3) Teoria dei campi; 4) Metodi matematici della fisica; 5) Elettronica; 6) Tecniche sperimentali di fisica nucleare; 7) Macchine acceleratrici; 8) Fisica del plasma,; 9) Magneto idrodinamica o elettrodinamica coemica; 10) Fisica, degli stati condensati; 11) Corsi monografici. I corsi monografici in numero non superiore a due saranno stabiliti all'inizio di ciascun anno dal Consiglio dei professori della Scuola nell'indirizzo della Scuola e affidati ad esperti italiani e stranieri. Gli insegnamenti potranno essere annuali o semestrali. A tutti gli effetti due corsi semestrali sono equivalenti a un corso annuale. Un corso annuale consisterà di non meno di 40 lezioni. Il programma della Scuola potrà altresì essere integrato da Seminari. Art. 247. - Ciascun allievo dovrà comunicare al direttore della Scuola, entro il 15 novembre di ciascun anno, il piano degli studi che egli intende seguire in relazione alle materie che sono oggetto d'insegnamento durante l'anno in corso. Tale piano dovrà essere approvato dal direttore della Scuola. Art. 248. - Per gli iscritti al primo anno, il piano di cui all'art. 247 dovrà contemplare la frequenza di almeno tre corsi: per gli iscritti al secondo anno almeno due. Non potranno essere iscritti al secondo anno gli allievi che durante il primo anno non abbiano superato almeno due esami. Il direttore della Scuola potrà riconoscere la validità dei corsi frequentati o di esami sostenuti presso altre Scuole di perfezionamento. Art. 249. - In quanto precede, il Consiglio dei professori è costituito dal direttore e dai professori che sono incaricati nell'anno in corso o precedente di un insegnamento presso la Scuola. Il direttore è nominato dal Consiglio di facoltà di Scienze tra i titolari di cattedre di discipline fisiche; dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Art. 250. - Gli iscritti alla Scuola di perfezionamento sono tenuti a pagare le medesime tasse, soprattasse e contributi generali stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge per gli studenti della Facoltà. Dopo l'art. 250 vengono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della Scuola di perfezionamento in Matematica. Scuola di perfezionamento in matematica. Art. 251. - È istituita presso la Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali la "Scuola di perfezionamento in matematica" che rilascia un diploma di perfezionamento. Art. 252. - La Scuola è diretta da un direttore, nominato ogni due anni dal rettore su proposta del Consiglio della Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali, udito il Consiglio direttivo dell'Istituto di matematica. Il direttore è assistito da un Consiglio composto da tutti i professori titolari di insegnamento nella Scuola. Art. 253. - Gli incarichi di insegnamento nella Scuola di perfezionamento in matematica sono annuali, e vengono conferiti dal Consiglio della Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali su proposta del direttore della Scuola. Art. 254. - All'inizio di ogni anno accademico il Consiglio della Scuola sceglierà gli indirizzi dell'insegnamento e stabilirà e renderà noti, con apposito bando, i programmi dei relativi corsi. Art. 255. - Il corso degli studi ha la durata di due anni: non sono consentite abbreviazioni di corso. Sono previsti per ciascun anno due insegnamenti fondamentali ed un insegnamento complementare. Questi ultimi possono essere scelti, previo il parere favorevole del Consiglio direttivo della scuola, tra gli insegnamenti impartiti nel secondo biennio della laurea in Matematica. Art. 256. - Per essere iscritto al primo anno occorre il diploma di laurea in Matematica od altra laurea giudicata sufficiente dal Consiglio direttivo della scuola. Per essere inseriti al secondo anno occorre aver frequentato i corsi e superato tutti gli esami previsti per il primo anno. All'esame di diploma si accede dopo aver superato tutti gli esami speciali del biennio; le modalità di esso saranno fissate dal Consiglio direttivo della scuola in relazione all'indirizzo prescelto. Art. 257. - Le Commissioni per gli esami speciali sono costituite dal titolare del corso e da due professori della scuola. Per l'esame di diploma il direttore nominerà una Commissione di cinque membri scelti tra i professori della Scuola o dell'Istituto di matematica della Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali. Art. 258. - Gli studenti inseriti alla Scuola di perfezionamento in matematica sono tenuti a pagare le medesime tasse, sopratasse e contributi stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge per gli studenti del secondo biennio della laurea in Matematica. Art. 259. - Gli indirizzi d'insegnamento di cui all'art. 251 sono i seguenti: indirizzo applicativo, indirizzo didattico, indirizzo generale. Gli insegnamenti impartiti dalla Scuola sono: Insegnamenti fondamentali. Per l'indirizzo applicativo: 1) Complementi di analisi numerica; 2) Automazione del calcolo; 3) Probabilità e statistica; 4) Complementi di analisi matematica. Per l'indirizzo didattico: 1) Matematiche elementari da un punto di vista superiore; 2) Logica e metodologia matematica; 3) Storia della matematica; 4) Complementi di algebra. Per l'indirizzo generale: 1) Complementi di algebra e topologia; 2) Complementi di analisi matematica; 3) Complementi di geometria; 4) Complementi di fisica matematica. Insegnamenti complementari: 1) Ricerca operativa; 2) Teoria dell'informazione; 3) Teoria ed applicazioni delle macchine calcolatrici; 4) Economia matematica; 5) Elementi di matematica finanziaria ed attuariale; 6) Osservazioni scientifiche; 7) Didattica matematica con esercitazioni; 8) Analisi funzionale; 9) Equazioni differenziali; 10) Teoria della misura e delle probabilità; 11) Calcolo delle variazioni; 12) Teoria dei numeri; 13) Geometria differenziale. Potrà essere scelto inoltre come complementare ogni insegnamento fondamentale in ciascuno degli indirizzi diversi da quello scelto dall'iscritto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 luglio 1964 SEGNI GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1964 Atti del Governo, registro n. 186, foglio n. 60. - DI PRETORO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-07-12;798#art-1

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