Art. 1

In vigore dal 6 set 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940. n. 1527, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 33. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Filosofia è aggiunta quello di "Paleografia". Art. 50, relativo agli esami di laurea della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, dopo il primo comma, viene inserito il seguente nuovo comma: "L'esame di laurea in Chimica industriale è preceduto da una prova pratica di analisi qualitativa e di analisi quantitativa a carattere industriale, nonché da una prova di cultura generale su materie chimiche fondamentali e professionali". Art. 52. - L'elenco delle materie complementari del corso di laurea in Chimica è abrogato e sostituito dal seguente: "Sono insegnamenti complementari per l'indirizzo organico biologico: 1) Elettrochimica; 2) Chimica industriale (corso speciale per chimici); 3) Chimica delle sostanze coloranti; 4) Spettroscopia molecolare; 5) Chimica macromolecolare; 6) Chimica teorica; 7) Chimica organica superiore; 8) Chimica organica industriale; 9) Chimica delle fermentazioni e batteriologia industriale; 10) Chimica applicata; 11) Impianti chimici industriali; 12) Chimica biologica; 13) Cristallografia; 14) Fisica nucleare; 15) Tecnologia e Chimica del petrolio; 16) Chimica applicata (ai materiali da costruzione); 17) Chimica agraria; 18) Chimica farmaceutica; 19) Analisi matematica I; 20) Analisi matematica II; 21) Geometria I; 22) Meccanica razionale. Sono insegnamenti complementari per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico: 1) Elettrochimica; 2) Chimica industriale (corso speciale per chimici); 3) Fisica tecnica (corso speciale per chimici e chimici industriali); 4) Spettroscopia molecolare; 5) Chimica macromolecolare; 6) Chimica teorica; 7) Chimica inorganica superiore; 8) Chimica applicata; 9) Scienza dei metalli; 10) Cristallografia; 11) Impianti chimici industriali; 12) Tecnologia e Chimica del petrolio; 13) Fisica nucleare; 14) Misure elettriche (corso speciale per chimici e chimici industriali); 15) Geochimica; 16) Chimica delle sostanze coloranti; 17) Chimica applicata (ai materiali da costruzione); 18) Analisi matematica I; 19) Analisi matematica II; 20) Geometria I; 21) Meccanica razionale. Art. 54, relativo agli esami del corso di laurea in Chimica, è modificato nel senso che dopo il secondo comma, viene inserito il seguente, mentre sono aboliti gli ultimi due commi: "L'esame di laurea consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta e di due argomenti scelti dal candidato su materie diverse fra, loro e da quella della dissertazione scritta". Art. 61. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali sono aggiunti quelli di "Giacimenti minerari" e di "Geologia stratigrafica". Art. 63, relativo agli esami del corso di laurea in Scienze naturali, è abrogato e sostituito dal seguente: "Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato, gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari se questi sono tutti animali in cinque se due di essi sono semestrali. L'esame di laurea è preceduto da quattro prove pratiche ed orali rispettivamente sui vegetali sugli animali, sui minerali e sulle rocce. L'esame di laurea consiste: a) nella discussione orale di una dissertazione scritta elaborata nell'ultimo biennio su argomento di interesse naturalistico preferibilmente in un laboratorio della Facoltà di scienze; b) nella esposizione e discussione orale di due fra tre argomenti scelti dal candidato in materie diverse tra loro e da quelle su cui verte la dissertazione scritta se questa ultima verte su tema biologico, due degli argomenti da discutere oralmente devono concernere questioni geomineralogiche e viceversa. Art. 66. - L'elenco delle materie complementari del corso di laurea in Chimica industriale è abrogato e sostituito dal seguente: Sono insegnamenti complementari: 1) Tecnologia elettronica; 2) Chimica applicata; 3) Chimica organica industriale; 4) Tecnologia e Chimica del petrolio; 5) Chimica macromolecolare; 6) Tecnologia delle sostanze coloranti e tecnica tintoria; 7) Scienza dei metalli; 8) Siderurgia e metallurgia; 9) Elettrochimica; 10) Chimica delle sostanze coloranti; 11) Chimica delle fermentazioni e batteriologia industriale; 12) Fisiologia ed igiene del lavoro industriale; 13) Chimica agraria; 14) Fisica nucleare; 15) Chimica teorica; 16) Spettroscopia molecolare; 17) Chimica organica superiore; 18) Chimica inorganica superiore; 19) Elettrotecnica; 20) Misure elettriche (corso speciale per chimici e chimici industriali); 21) Analisi matematica I; 22) Analisi matematica II; 23) Geometria I; 24) Meccanica razionale. Art. 68, relativo agli esami del corso di laurea in Chimica industriale, è modificato nel senso che l'ultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente: "L'esame di laurea consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta e di due argomenti scelti dal candidato sui materie diverse fra loro e da quella della dissertazione scritta". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 luglio 1964 SEGNI GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì agosto 1964 Atti del Governo, registro n. 185, foglio n. 43. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-07-12;703#art-1

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