Art. 1
In vigore dal 6 set 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940.
n. 1527, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 33. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Filosofia è aggiunta quello di "Paleografia".
Art. 50, relativo agli esami di laurea della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, dopo il primo comma, viene inserito il seguente nuovo comma:
"L'esame di laurea in Chimica industriale è preceduto da una prova pratica di analisi qualitativa e di analisi quantitativa a carattere industriale, nonché da una prova di cultura generale su materie chimiche fondamentali e professionali".
Art. 52. - L'elenco delle materie complementari del corso di laurea in Chimica è abrogato e sostituito dal seguente:
"Sono insegnamenti complementari per l'indirizzo organico biologico:
1) Elettrochimica;
2) Chimica industriale (corso speciale per chimici);
3) Chimica delle sostanze coloranti;
4) Spettroscopia molecolare;
5) Chimica macromolecolare;
6) Chimica teorica;
7) Chimica organica superiore;
8) Chimica organica industriale;
9) Chimica delle fermentazioni e batteriologia industriale;
10) Chimica applicata;
11) Impianti chimici industriali;
12) Chimica biologica;
13) Cristallografia;
14) Fisica nucleare;
15) Tecnologia e Chimica del petrolio;
16) Chimica applicata (ai materiali da costruzione);
17) Chimica agraria;
18) Chimica farmaceutica;
19) Analisi matematica I;
20) Analisi matematica II;
21) Geometria I;
22) Meccanica razionale.
Sono insegnamenti complementari per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico:
1) Elettrochimica;
2) Chimica industriale (corso speciale per chimici);
3) Fisica tecnica (corso speciale per chimici e chimici industriali);
4) Spettroscopia molecolare;
5) Chimica macromolecolare;
6) Chimica teorica;
7) Chimica inorganica superiore;
8) Chimica applicata;
9) Scienza dei metalli;
10) Cristallografia;
11) Impianti chimici industriali;
12) Tecnologia e Chimica del petrolio;
13) Fisica nucleare;
14) Misure elettriche (corso speciale per chimici e chimici industriali);
15) Geochimica;
16) Chimica delle sostanze coloranti;
17) Chimica applicata (ai materiali da costruzione);
18) Analisi matematica I;
19) Analisi matematica II;
20) Geometria I;
21) Meccanica razionale.
Art. 54, relativo agli esami del corso di laurea in Chimica, è modificato nel senso che dopo il secondo comma, viene inserito il seguente, mentre sono aboliti gli ultimi due commi:
"L'esame di laurea consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta e di due argomenti scelti dal candidato su materie diverse fra, loro e da quella della dissertazione scritta".
Art. 61. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali sono aggiunti quelli di "Giacimenti minerari" e di "Geologia stratigrafica".
Art. 63, relativo agli esami del corso di laurea in Scienze naturali, è abrogato e sostituito dal seguente:
"Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato, gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari se questi sono tutti animali in cinque se due di essi sono semestrali.
L'esame di laurea è preceduto da quattro prove pratiche ed orali rispettivamente sui vegetali sugli animali, sui minerali e sulle rocce.
L'esame di laurea consiste:
a) nella discussione orale di una dissertazione scritta elaborata nell'ultimo biennio su argomento di interesse naturalistico preferibilmente in un laboratorio della Facoltà di scienze;
b) nella esposizione e discussione orale di due fra tre argomenti scelti dal candidato in materie diverse tra loro e da quelle su cui verte la dissertazione scritta se questa ultima verte su tema biologico, due degli argomenti da discutere oralmente devono concernere questioni geomineralogiche e viceversa.
Art. 66. - L'elenco delle materie complementari del corso di laurea in Chimica industriale è abrogato e sostituito dal seguente:
Sono insegnamenti complementari:
1) Tecnologia elettronica;
2) Chimica applicata;
3) Chimica organica industriale;
4) Tecnologia e Chimica del petrolio;
5) Chimica macromolecolare;
6) Tecnologia delle sostanze coloranti e tecnica tintoria;
7) Scienza dei metalli;
8) Siderurgia e metallurgia;
9) Elettrochimica;
10) Chimica delle sostanze coloranti;
11) Chimica delle fermentazioni e batteriologia industriale;
12) Fisiologia ed igiene del lavoro industriale;
13) Chimica agraria;
14) Fisica nucleare;
15) Chimica teorica;
16) Spettroscopia molecolare;
17) Chimica organica superiore;
18) Chimica inorganica superiore;
19) Elettrotecnica;
20) Misure elettriche (corso speciale per chimici e chimici industriali);
21) Analisi matematica I;
22) Analisi matematica II;
23) Geometria I;
24) Meccanica razionale.
Art. 68, relativo agli esami del corso di laurea in Chimica industriale, è modificato nel senso che l'ultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente:
"L'esame di laurea consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta e di due argomenti scelti dal candidato sui materie diverse fra loro e da quella della dissertazione scritta".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 luglio 1964
SEGNI
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì agosto 1964
Atti del Governo, registro n. 185, foglio n. 43. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-07-12;703#art-1