Art. 1
In vigore dal 6 set 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istituzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 109, relativo alla Scuola di specializzazione in, neurologia e psichiatria, è abrogato e sostituito dal seguente:
"Alla Facoltà di medicina e chirurgia, è annessa, una Scuola di specializzazione in clinica delle malattie nervose e mentali, con sede presso la Clinica delle malattie nervose e mentali dell'Università di Cagliari, col numero massimo di trenta iscritti fra i tre corsi.
Art. 131, relativo alla Scuola di specializzazione in anestesiologia, è abrogato e sostituito dal seguente:
"Alla Scuola vengono ammessi i laureati in Medicina e Chirurgia in numero non superiore a venti per ogni anno. Qualora il numero delle domande di iscrizione superi quello dei posti disponibili, l'accettazione verrà fatta in base a concorso interno per esami".
Art. 142, relativo alla Scuola di specializzazione in Cardiologia, il secondo comma è abrogato e sostituito dal seguente:
"Il numero massimo degli iscritti è di trenta complessivamente nei tre anni".
Dopo l'art. 143 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola, di specializzazione in fisiologia e scienza, dell'alimentazione.
Scuola di specializzazione in fisiologia
e scienza della alimentazione
Art. 144. - Alla Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Cagliari è annessa una Scuola di specializzazione in fisiologia e scienza dell'alimentazione, con sede presso l'Istituto di fisiologia.
Alla Scuola vengono ammessi i laureati in Medicina e Chirurgia, in Scienze biologiche ed in Scienze naturali, in Chimica, in Farmacia, in Medicina veterinaria.
Il numero massimo degli iscritti al corso è di dieci per anno.
Qualora il numero di domande di iscrizione al primo anno sia superiore a dieci, l'accettazione verrà fatta in base al concorso interno per esami.
Per le altre condizioni di ammissione alla Scuola si applicano le norme previste per tutte le Scuole di specializzazione annesse alla Facoltà di medicina e chirurgia.
Art. 145. - La durata del corso è di due anni e comprende i seguenti insegnamenti:
Al primo anno:
1) Fisiologia e Biochimica applicate alla nutrizione. a) Gli alimenti (biennale).
2) Igiene degli alimenti.
3) Metodologia alimentare e statistica metodologica.
4) Diagnostica chimico-clinica.
Al secondo anno:
1) Fisiologia e Biochimica applicata alla nutrizione. b) I bisogni alimentari (biennale).
2) L'alimentazione nell'uomo malato.
3) Geografia e Geopolitica degli alimenti e della alimentazione.
4) Dietologia, e problemi nutrizionali nelle comunità di adulti o di gruppi infantili (parte pratica).
Art. 146. - Le lezioni teoriche sono integrate da esercitazioni.
Gli iscritti alla Scuola hanno l'obbligo di frequentare i corsi ufficiali e le esercitazioni.
Alla fine di ogni anno gli specializzandi sono tenuti a sostenere un unico esame generale su tutte le discipline, che sono materie di insegnamento davanti a una commissione di docenti delle varie discipline.
La specializzazione sarà conseguita dopo discussione di una tesi scritta.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 luglio 1964
SEGNI
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1964
Atti del Governo, registro n. 185, foglio n. 45. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-07-12;702#art-1