Art. 1

In vigore dal 1 set 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1090, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 28. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere sono aggiunti i seguenti: Storia contemporanea; Storia e geografia dell'Asia orientale; Indologia; Dialettologia italiana. Art. 33. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere moderne sono aggiunti i seguenti: Indologia; Dialettologia italiana. Art. 39. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Materie letterarie è aggiunto quello di "Cultura greca". Art. 40. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Pedagogia è aggiunto quello di "Cultura greca". Art. 48. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e Chirurgia è aggiunto quello di "Patologia ostetrica e ginecologica". Art. 52. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Matematica - indirizzo didattico 1° gruppo - è aggiunto quello di "Geometria superiore". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 luglio 1964 SEGNI GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1964 Atti del Governo, registro n. 185, foglio n. 16. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-07-12;675#art-1

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