Art. 1
In vigore dal 1 set 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1090, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 28. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere sono aggiunti i seguenti:
Storia contemporanea;
Storia e geografia dell'Asia orientale;
Indologia;
Dialettologia italiana.
Art. 33. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere moderne sono aggiunti i seguenti:
Indologia;
Dialettologia italiana.
Art. 39. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Materie letterarie è aggiunto quello di "Cultura greca".
Art. 40. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Pedagogia è aggiunto quello di "Cultura greca".
Art. 48. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e Chirurgia è aggiunto quello di "Patologia ostetrica e ginecologica".
Art. 52. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Matematica - indirizzo didattico 1° gruppo - è aggiunto quello di "Geometria superiore".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 luglio 1964
SEGNI
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1964
Atti del Governo, registro n. 185, foglio n. 16. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-07-12;675#art-1