Art. 1

In vigore dal 28 ago 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente dalla Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 19. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza sono aggiunti i seguenti: Istituzioni di diritto penale; Diritto tributario. Art. 30. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e Chirurgia sono aggiunti i seguenti: Biochimica applicata; Gerontologia. Art. 71, relativo alle norme generali per le Scuole di specializzazione e di perfezionamento; è modificato nel senso che è aggiunto il seguente comma: "Gli specializzandi che chiedono il trasferimento dalla Università di Ferrara, possono ottenerlo soltanto con il consenso del rettore, udito il parere del direttore della Scuola". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 luglio 1964 SEGNI GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1964 Atti del Governo, registro n. 185, foglio n. 15. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-07-12;660#art-1

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