Art. 1
In vigore dal 28 ago 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 11 e 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;
Vista la legge 18 dicembre 1897, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta;
Visto il decreto presidenziale 28 luglio 1961, n. 922, relativo alla dichiarazione di pubblica utilità di opere da costruirsi dalla Marina militare nel comune di Roma;
Sulla proposta del Ministro per la difesa;
Decreta:
Articolo unico.
Il termine, previsto dall'art. 2, primo comma, del decreto presidenziale 28 luglio 1961, n. 922, citato nelle premesse, è prorogato di dodici mesi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 luglio 1964
SEGNI
ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1964
Atti del Governo, registro n. 185, foglio n. 14. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-07-06;659#art-1