Art. 1

In vigore dal 28 ago 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visti gli articoli 11 e 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359; Vista la legge 18 dicembre 1897, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta; Visto il decreto presidenziale 28 luglio 1961, n. 922, relativo alla dichiarazione di pubblica utilità di opere da costruirsi dalla Marina militare nel comune di Roma; Sulla proposta del Ministro per la difesa; Decreta: Articolo unico. Il termine, previsto dall'art. 2, primo comma, del decreto presidenziale 28 luglio 1961, n. 922, citato nelle premesse, è prorogato di dodici mesi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 luglio 1964 SEGNI ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1964 Atti del Governo, registro n. 185, foglio n. 14. - VILLA
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