Art. 2
In vigore dal 21 nov 1965
Il contributo annuo di L. 92.500.000 graverà sul cap. 260 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1963-64 e corrispondenti negli esercizi futuri.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1 luglio 1964
SEGNI
GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1965
Atti del Governo, registro n. 197, foglio n. 105. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-07-01;1709#art-2