Art. 1
In vigore dal 27 feb 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2906;
Visto il regio decreto 29 novembre 1870, n. 6090;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 aprile 1947, n. 266 e successive modificazioni;
Visto 11 decreto 4.1 Presidente della Repubblica M febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Visto, l' della legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per al tesoro;
Decreta:
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La Legazione in Taiz (Yemen) e la Cancelleria consolare alle sue dipendenze sono soppresse.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-06-18;1596#art-1