Art. 1

In vigore dal 27 feb 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804; Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2906; Visto il regio decreto 29 novembre 1870, n. 6090; Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 aprile 1947, n. 266 e successive modificazioni; Visto 11 decreto 4.1 Presidente della Repubblica M febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni; Visto, l' della legge 4 gennaio 1951, n. 13; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per al tesoro; Decreta: . La Legazione in Taiz (Yemen) e la Cancelleria consolare alle sue dipendenze sono soppresse.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-06-18;1596#art-1

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