Art. 3
In vigore dal 13 nov 1964
Il presente decreto ha effetto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 giugno 1964
SEGNI
MORO - SARAGAT - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 68. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-06-18;1002#art-3