Art. 1
In vigore dal 8 ago 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1388 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, n. 1392;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, provato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 29. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali, sono aggiunti quelli di:
20) Biologia delle razze umane;
21) Meccanica dello sviluppo;
22) Ecologia;
23) Fitogeografia;
24) Citogenetica;
25) Biologia molecolare;
26) Embriologia degli invertebrati;
27) Istochimica;
28) Parassitologia.
L'art. 30 contenente norme relative alla propedeuticità delle materie del corso di laurea in scienze naturali, è abrogato e sostituito dal seguente:
Art. 30. - Lo studente non può essere ammesso:
all'esame di Genetica se non ha superato quello di Zoologia generale;
agli esami di Patologia vegetale e Fitogeografia se non ha superato quelli di Botanica generale e di Botanica sistematica;
all'esame di Fisiologia vegetale se non ha superato quelli di Botanica generale, di Chimica generale ed inorganica e di Chimica organica;
agli esami di Embriologia chimica e sperimentale, Meccanica dello sviluppo ed Embriologia degli invertebrati se non ha superato quello di Istologia ed Embriologia;
agli esami di Antropologia e Paleontologia se non ha superato quello di Anatomia comparata;
all'esame di Chimica molecolare se non ha superato quello di Chimica biologica;
all'esame di Chimica fisica se non ha superato quello di Chimica generale ed inorganica;
all'esame di Biologia delle razze umane se non ha superato quello di Zoologia generale;
all'esame di Ecologia se non ha superato quelli di Zoologia generale e di Zoologia sistematica;
all'esame di Citogenetica se non ha superato quello di Genetica;
all'esame di Entomologia agraria se non ha superato quelli di Zoologia generale, di Zoologia sistematica, di Botanica generale e di Botanica sistematica all'esame di Geografia fisica se non ha superato quello di Geografia;
all'esame di Paleontologia umana se non ha superato quello di Anatomia comparata.
Art. 31. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche, sono aggiunti quelli di:
19) Biologia delle razze umane;
20) Meccanica dello sviluppo;
21) Ecologia;
22) Fitogeografia;
23) Citogenetica;
24) Biologia molecolare;
25) Embriologia degli invertebrati;
26) Istochimica.
L'art. 32, contenente norme relative alla propedeuticità delle materie del corso di laurea in Scienze biologiche è abrogato e sostituito dal seguente:
"Lo studente non può essere ammesso:
all'esame di Genetica se non ha superato quello di Zoologia generale;
agli esami di Patologia vegetale e Fitogeografia se non ha superato quelli di Botanica generale e di Botanica sistematica;
all'esame di Fisiologia vegetale se non ha superato quelli di Botanica generale, di Chimica generale ed inorganica e di Chimica organica;
agli esami di Embriologia chimica e sperimentale, Meccanica dello sviluppo ed Embriologia degli invertebrati se non ha superato quello di Istologia ed Embriologia;
agli esami di Antropologia e Paleontologia se non ha superato quello di Anatomia comparata;
all'esame di Chimica molecolare se non ha superato quello di Chimica biologica;
all'esame di Chimica fisica se non ha superato quello di Chimica generale ed inorganica;
all'esame di Biologia delle razze umane se non ha superato quello di Zoologia generale;
all'esame di Ecologia se non ha superato quelli di Zoologia generale e di Zoologia sistematica;
all'esame di Citogenetica se non ha superato quello di Genetica; all'esame di Geologia se non ha superato quello di Chimica generale ed inorganica;
all'esame di Parassitologia se non ha superato quelli di Zoologia generale e di Zoologia sistematica;
all'esame di Patologia generale se non ha superato quelli di Fisiologia generale 1ª e di Fisiologia generale 2ª".
Art. 35. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Farmacia sono aggiunti quelli di:
14) Microbiologia;
15) Fisiologia vegetale;
16) Biologia generale;
17) Chimica farmaceutica applicata.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 giugno 1964
SEGNI
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1964
Atti del Governo, registro n. 181, foglio n. 165. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-06-14;587#art-1