Art. 1
In vigore dal 7 ago 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, numero 230, e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2475, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove in modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 19. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Economia e commercio sono aggiunti quelli di:
24) Contabilità nazionale;
25) Ragioneria pubblica e contabilità dello Stato;
26) Diritto pubblico dell'economia;
27) Econometria;
28) Organizzazione economica internazionale;
29) Economia urbanistica
30) Economia e tecnica di mercato
31) Storia economica contemporanea.
L'insegnamento complementare di "Tecnica della distribuzione generale" è soppresso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 giugno 1964
SEGNI
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1964
Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 163. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-06-14;578#art-1