Art. 1

In vigore dal 7 ago 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, numero 230, e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2475, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove in modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 19. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Economia e commercio sono aggiunti quelli di: 24) Contabilità nazionale; 25) Ragioneria pubblica e contabilità dello Stato; 26) Diritto pubblico dell'economia; 27) Econometria; 28) Organizzazione economica internazionale; 29) Economia urbanistica 30) Economia e tecnica di mercato 31) Storia economica contemporanea. L'insegnamento complementare di "Tecnica della distribuzione generale" è soppresso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 giugno 1964 SEGNI GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1964 Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 163. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-06-14;578#art-1

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