Art. 1
In vigore dal 6 ago 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1107, e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940 n. 1471, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 10. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza sono aggiunti quelli di:
12) Criminologia;
13) Diritto fallimentare 14) Diritto penale militare 15) Diritto pubblico romano;
16) Esegesi delle fonti del diritto italiano;
17) Sociologia del diritto;
18) Teoria generale del diritto.
Art. 29. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Filosofia sono aggiunti quelli di:
16) Etnologia;
17) Filosofia della scienza;
18) Storia della filosofia antica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 giugno 1964
SEGNI
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1964
Atti del Governo, registro n. 181, foglio n. 154. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-06-14;571#art-1