Art. 1

In vigore dal 6 ago 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1107, e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940 n. 1471, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 10. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza sono aggiunti quelli di: 12) Criminologia; 13) Diritto fallimentare 14) Diritto penale militare 15) Diritto pubblico romano; 16) Esegesi delle fonti del diritto italiano; 17) Sociologia del diritto; 18) Teoria generale del diritto. Art. 29. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Filosofia sono aggiunti quelli di: 16) Etnologia; 17) Filosofia della scienza; 18) Storia della filosofia antica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 giugno 1964 SEGNI GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1964 Atti del Governo, registro n. 181, foglio n. 154. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-06-14;571#art-1

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