Art. 2

In vigore dal 11 dic 1965
Il contributo annuo di L. 73.000.000, occorrente per il funzionamento dell'Istituto di cui all'articolo precedente graverà sul cap. 260 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1963-1964 e corrispondenti negli esercizi futuri. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 giugno 1964 SEGNI GUI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1965 Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 49. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-06-10;1715#art-2

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