Art. 1
In vigore dal 31 lug 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 5 della legge 25 luglio 1956, n. 860, contenente norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane;
Visto il proprio decreto del 23 ottobre 1956, n. 1202, contenente le norme di attuazione e di coordinamento della legge 25 luglio 1956, n. 860;
Sentito il parere del Comitato centrale dell'artigianato sulle proposte di revisione degli elenchi allegati allo stesso decreto 23 ottobre 1956, n. 1202;
Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio;
Decreta:
Gli elenchi dei mestieri artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura, allegati al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, sono sostituiti da quelli annessi al presente decreto, vistati dal Ministro proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 giugno 1964
SEGNI
MEDICI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1964
Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 106. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-06-08;537#art-1